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Ordinanza

Ordinanza n. 2933/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sezione VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, tra l'altro, questioni di costituzionalità. Il testo non specifica il contenuto delle questioni né gli ulteriori motivi di appello. In sede di memoria difensiva è stato prospettato il periculum in mora, ma secondo il Consiglio di Stato ciò è avvenuto soltanto con formula stereotipata e senza deduzione concreta di un pregiudizio grave e irreparabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che le questioni di costituzionalità dedotte non fossero suscettibili di esame nella cognizione sommaria propria dell'incidente cautelare. In via assorbente, ha rilevato che non era stato adeguatamente dedotto il periculum in mora, essendo stato prospettato solo in memoria difensiva e con formula stereotipata; pertanto non ha ritenuto assentibile la tutela interinale richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la pronuncia è stata adottata nell'ambito di tale rito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, le questioni di legittimità costituzionale non si prestano, di regola, alla cognizione sommaria propria dell'incidente cautelare quando richiedono un esame incompatibile con la natura interinale del rito.
  • La tutela cautelare non può essere concessa in assenza di una deduzione concreta e specifica del periculum in mora; la mera prospettazione stereotipata del pregiudizio, anche se contenuta in una memoria difensiva, non è sufficiente.
  • Il difetto di allegazione del periculum in mora può condurre al rigetto dell'appello cautelare in via assorbente, senza necessità di esaminare gli ulteriori profili della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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