Cassazione Civile, Ordinanza n. 23043/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un rapporto qualificato dai giudici di merito come rapporto di agenzia, e non di procacciamento d'affari. Il giudice d'appello aveva confermato la qualificazione del rapporto e la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso, ma aveva rideterminato al ribasso l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., fissandola in euro 2.966,16. La questione centrale in cassazione riguardava il solo quantum dell'indennità: il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 AEC commercio 2009, sostenendo che, nel calcolo del tetto massimo dell'indennità, dovessero essere considerate non solo le provvigioni maturate ma anche le somme effettivamente percepite a titolo di fisso provvigionale/minimo garantito. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando un recente precedente reso nei confronti della stessa preponente e ribadendo che la base di computo dell'indennità comprende le retribuzioni riscosse in senso ampio, quindi anche il minimo provvigionale garantito, soprattutto quando il rapporto sia durato poco e l'attività dell'agente abbia determinato l'acquisizione di nuova clientela e di nuovo fatturato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia applicando il principio secondo cui, ai fini del calcolo del massimo indennizzabile ex art. 1751 c.c., devono essere considerate anche le somme percepite come fisso provvigionale/minimo garantito, oltre alle provvigioni maturate. La Corte ha altresì demandato al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1751 c.c.
L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta se l'agente ha procurato nuovi clienti o sviluppato affari con clienti esistenti e il preponente conserva sostanziali vantaggi; la quantificazione va compiuta in modo equo, con tetto massimo pari a un'indennità annua calcolata sulla media delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni (o nel minor periodo), formula che comprende anche il fisso provvigionale/minimo garantito e non solo le provvigioni maturate.
art. 13 AEC commercio 2009
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla base di calcolo dell'indennità di cessazione del rapporto; la Corte accoglie il ricorso in coerenza con la lettura estensiva del parametro di computo delle somme percepite.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge rispetto all'art. 1751 c.c. e all'art. 13 AEC commercio 2009.
art. 380-bis1, comma 2, c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama i precedenti e i relativi passaggi motivazionali anche per relationem.
direttiva 86/653/CEE
È richiamata come fonte di armonizzazione da cui deriva un concetto ampio di retribuzioni riscosse, non limitato alle sole provvigioni, coerente con l'art. 1751 c.c.
art. 17 direttiva 86/653/CEE
Costituisce il parametro europeo interpretato nel senso della necessità di una valutazione equitativa e non meramente analitica dell'indennità di cessazione dell'agente.
art. 19 direttiva 86/653/CEE
Richiamato nel quadro interpretativo della disciplina europea sull'indennità dell'agente.
art. 6 direttiva 86/653/CEE
È menzionato per distinguere tra retribuzione e provvigioni, a sostegno dell'idea che il concetto di retribuzione sia più ampio delle sole provvigioni.
art. 380-bis1 c.p.c.
Il collegio ha riservato la motivazione secondo la procedura camerale prevista dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., la base di computo del limite massimo non si riduce alle sole provvigioni maturate, ma comprende tutte le retribuzioni riscosse dall'agente, inclusi i fissi provvigionali o minimi garantiti quando corrisposti in esecuzione del rapporto.
- L'indennità di fine rapporto dell'agente non è determinata da un criterio rigidamente analitico: il giudice deve effettuare una valutazione equitativa ex post, considerando tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, le provvigioni perdute dall'agente e i vantaggi residui del preponente.
- Il parametro legale dell'art. 1751, comma 3, c.c. esprime un tetto massimo dell'indennità e non un criterio esclusivo di calcolo; entro tale limite, il giudice può valorizzare la concreta struttura economica del rapporto e le somme effettivamente percepite dall'agente.
- Quando il rapporto sia di breve durata e l'agente abbia operato su una zona nuova o per la penetrazione di un nuovo mercato, la valutazione equitativa può legittimamente tener conto anche dei compensi garantiti contrattualmente, poiché essi riflettono la reale entità economica del rapporto e del pregiudizio subito con la cessazione.
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