Cassazione Penale, Sentenza n. 26159/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava tre vizi: 1) errata valutazione delle prove e della attendibilita' della persona offesa rispetto al teste di polizia giudiziaria e mancata considerazione del matrimonio successivo tra le parti, con conseguente contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma; 2) illegittima valutazione di recidiva ai fini dell'art. 99 cod. pen., poiche' a carico dell'imputato non vi era condanna definitiva ma solo annotazione di ordinanza di sospensione del processo per irreperibilita' ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p.; 3) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario, in ragione dell'erronea qualificazione come recidivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato: il primo motivo (valutazione della prova dichiarativa e contrasti testimonianze) e' stato dichiarato inammissibile perche' attiene alla valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimita' salvo manifeste contraddizioni; il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti fondati: il certificato penale prodotto attestava solo una ordinanza di sospensione per irreperibilita' (art. 420‑quater c.p.p.) non idonea a configurare recidiva, sicche' la contestata recidiva generica/infraquinquennale non poteva essere tenuta per definitiva. Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, mentre l'affermazione di responsabilita' e' stata confermata e resa irrevocabile. Le spese della parte civile saranno decise al giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen., secondo comma
Norma materialmente contestata: reato per il quale e' stata condannata la persona (minacce aggravate). La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilita' rispetto a questo capo.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; usato in sede di censura per riassumere i vizi denunciati.
art. 23, comma 2, d.l. m. 149 del 2020
Norma processuale richiamata in merito al deposito delle conclusioni scritte in sede d'appello; la Corte territoriale aveva preso atto delle conclusioni depositate.
art. 99 cod. pen., primo e secondo comma
Riguarda la recidiva e il calcolo e la rilevanza delle precedenti condanne/annotazioni. La Corte di cassazione ha interpretato che un'ordinanza di sospensione per irreperibilita' non costituisce condanna definitiva e non puo' essere usata per fondare la recidiva.
art. 420‑quater cod. proc. pen.
Prevede la sospensione del processo per irreperibilita'. La Corte ha stabilito che tale ordinanza, annotata nel casellario, non è idonea a configurare recidiva agli effetti dell'art. 99 cod. pen.
artt. 62‑bis, 133 e 175 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e la non menzione. La Corte ha ritenuto che l'erronea considerazione della recidiva avesse inciso sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio, giustificando l'annullamento con rinvio limitato alla fase sanzionatoria.
art. 23, comma 8, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito poi con modificazioni)
Norma processuale richiamata in ordine alla trattazione scritta/istanze di discussione; il Pubblico Ministero ha formulato richieste scritte di discussione e concluso per l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- In cassazione non e' consentito il libero riesame delle prove e delle contraddizioni testimoniali: le censure sulla valutazione della prova dichiarativa sono inammissibili salvo manifeste contraddizioni o illogicita' evidenti nella motivazione.
- Un'annotazione di ordinanza di sospensione del processo per irreperibilita' (art. 420‑quater c.p.p.) non equivale a una condanna definitiva e non puo' essere utilizzata per fondare la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.
- Se la qualificazione come recidivo ha influito sul diniego delle attenuanti o sulla determinazione della pena, la Cassazione puo' annullare la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla pena, confermando la responsabilita'.
- La documentazione probatoria relativa a precedenti penali deve essere completa ed esplicita in grado di provare condanne definitive se la parte resistente intende fondare sulla recidiva un inasprimento della pena; l'assenza di prove definitive favorisce l'imputato.
- Il fatto che le parti abbiano successivamente contratto matrimonio non e' automaticamente idoneo a escludere la gravita' di comportamenti minacciosi o a sopprimere aggravanti: il giudice di merito puo' valutare la rilevanza, e la Cassazione non rivede tale valutazione se logicamente motivata.
- Quando la censura riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non l'accertamento della responsabilita', la pronuncia di annullamento puo' essere limitata alla fase della pena, lasciando impregiudicata la condanna sostanziale.
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