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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26159/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava tre vizi: 1) errata valutazione delle prove e della attendibilita' della persona offesa rispetto al teste di polizia giudiziaria e mancata considerazione del matrimonio successivo tra le parti, con conseguente contestazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 612, secondo comma; 2) illegittima valutazione di recidiva ai fini dell'art. 99 cod. pen., poiche' a carico dell'imputato non vi era condanna definitiva ma solo annotazione di ordinanza di sospensione del processo per irreperibilita' ai sensi dell'art. 420‑quater c.p.p.; 3) errata negazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione nel casellario, in ragione dell'erronea qualificazione come recidivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato: il primo motivo (valutazione della prova dichiarativa e contrasti testimonianze) e' stato dichiarato inammissibile perche' attiene alla valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimita' salvo manifeste contraddizioni; il secondo e terzo motivo sono stati ritenuti fondati: il certificato penale prodotto attestava solo una ordinanza di sospensione per irreperibilita' (art. 420‑quater c.p.p.) non idonea a configurare recidiva, sicche' la contestata recidiva generica/infraquinquennale non poteva essere tenuta per definitiva. Conseguentemente la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, mentre l'affermazione di responsabilita' e' stata confermata e resa irrevocabile. Le spese della parte civile saranno decise al giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen., secondo comma

    Norma materialmente contestata: reato per il quale e' stata condannata la persona (minacce aggravate). La Corte ha confermato l'affermazione di responsabilita' rispetto a questo capo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso in cassazione; usato in sede di censura per riassumere i vizi denunciati.

  • art. 23, comma 2, d.l. m. 149 del 2020

    Norma processuale richiamata in merito al deposito delle conclusioni scritte in sede d'appello; la Corte territoriale aveva preso atto delle conclusioni depositate.

  • art. 99 cod. pen., primo e secondo comma

    Riguarda la recidiva e il calcolo e la rilevanza delle precedenti condanne/annotazioni. La Corte di cassazione ha interpretato che un'ordinanza di sospensione per irreperibilita' non costituisce condanna definitiva e non puo' essere usata per fondare la recidiva.

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo per irreperibilita'. La Corte ha stabilito che tale ordinanza, annotata nel casellario, non è idonea a configurare recidiva agli effetti dell'art. 99 cod. pen.

  • artt. 62‑bis, 133 e 175 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti generiche, la determinazione della pena e la non menzione. La Corte ha ritenuto che l'erronea considerazione della recidiva avesse inciso sul diniego delle attenuanti e sul trattamento sanzionatorio, giustificando l'annullamento con rinvio limitato alla fase sanzionatoria.

  • art. 23, comma 8, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito poi con modificazioni)

    Norma processuale richiamata in ordine alla trattazione scritta/istanze di discussione; il Pubblico Ministero ha formulato richieste scritte di discussione e concluso per l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • In cassazione non e' consentito il libero riesame delle prove e delle contraddizioni testimoniali: le censure sulla valutazione della prova dichiarativa sono inammissibili salvo manifeste contraddizioni o illogicita' evidenti nella motivazione.
  • Un'annotazione di ordinanza di sospensione del processo per irreperibilita' (art. 420‑quater c.p.p.) non equivale a una condanna definitiva e non puo' essere utilizzata per fondare la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.
  • Se la qualificazione come recidivo ha influito sul diniego delle attenuanti o sulla determinazione della pena, la Cassazione puo' annullare la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio sulla pena, confermando la responsabilita'.
  • La documentazione probatoria relativa a precedenti penali deve essere completa ed esplicita in grado di provare condanne definitive se la parte resistente intende fondare sulla recidiva un inasprimento della pena; l'assenza di prove definitive favorisce l'imputato.
  • Il fatto che le parti abbiano successivamente contratto matrimonio non e' automaticamente idoneo a escludere la gravita' di comportamenti minacciosi o a sopprimere aggravanti: il giudice di merito puo' valutare la rilevanza, e la Cassazione non rivede tale valutazione se logicamente motivata.
  • Quando la censura riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non l'accertamento della responsabilita', la pronuncia di annullamento puo' essere limitata alla fase della pena, lasciando impregiudicata la condanna sostanziale.

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