Tribunale, Ordinanza T-534/21
Order of the President of the General Court of 25 November 2021. — VP v European Centre for the Development of Vocational Training. — Interim relief – Civil service – Members of the temporary staff – Application for interim measures – Inadmissibility. — Case T-534/21 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha respinto come inammissibile la domanda di provvedimenti provvisori proposta da VP contro Cedefop. Le misure richieste — sospensione di un atto dell’Executive Board e ordine di mantenere vacante un posto per la sua reintegrazione — non erano sufficientemente collegate al ricorso principale, che riguardava soprattutto la decisione del 2 marzo 2021 sull’esecuzione di una precedente sentenza. Il giudice ha ritenuto che concederle avrebbe significato imporre all’agenzia istruzioni concrete sulle conseguenze dell’eventuale annullamento, oltre i poteri cautelari del Tribunale.
Inammissibilità di una domanda di provvedimenti provvisori proposta da un membro del personale di Cedefop perché le misure richieste eccedevano l’oggetto e il petitum del ricorso principale.
La questione giuridica
Se, in un procedimento di urgenza ex articoli 278 e 279 TFUE, il giudice possa ordinare la sospensione di un atto interno di Cedefop e imporre all’agenzia di mantenere vacante un posto di agente temporaneo per consentire la reintegrazione della ricorrente, quando tali misure non rientrano nel perimetro del ricorso principale e non costituiscono una conseguenza necessaria dell’eventuale annullamento richiesto.
Principio di diritto
Le misure provvisorie sono ammissibili solo se presentano un nesso sufficientemente stretto con l’oggetto e il petitum del ricorso principale e se servono a garantire l’effetto utile della futura decisione di merito. Quando le misure richieste mirano, in sostanza, a ottenere un ordine autonomo che imponga all’amministrazione di trarre precise conseguenze dall’eventuale annullamento, esse esorbitano dai poteri del giudice della cautela e devono essere dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
Inammissibilità della domanda cautelare in materia di personale Cedefop
Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 25 novembre 2021 nel procedimento T-534/21 R, ha esaminato una domanda di provvedimenti provvisori presentata da una membro del personale temporaneo di Cedefop nell’ambito di una controversia di funzione pubblica. La domanda era collegata a un ricorso principale volto soprattutto a contestare la decisione del 2 marzo 2021 relativa all’esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale.
Fatti e antecedenti del contenzioso
VP era stata assunta da Cedefop il 16 novembre 2007 come membro del personale temporaneo per svolgere le funzioni di legal adviser; il contratto era stato rinnovato fino al 15 novembre 2017. Nel gennaio 2017 la superiore gerarchica aveva raccomandato il rinnovo a tempo indeterminato, ma il direttore di Cedefop il 12 maggio 2017 aveva deciso di non rinnovare il contratto. Dopo il reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, respinto dall’Appeals Committee, il Tribunale, con sentenza del 16 dicembre 2020, VP v Cedefop (T-187/18), aveva annullato sia il diniego di rinnovo sia il rigetto del reclamo e aveva condannato Cedefop al risarcimento del danno materiale e morale.
Esecuzione della sentenza e nuova controversia
Dopo aver chiesto a Cedefop di dare esecuzione alla sentenza ai sensi dell’articolo 266 TFUE, VP aveva ricevuto una risposta del 2 marzo 2021 secondo cui l’esecuzione si sarebbe limitata al pagamento dei risarcimenti liquidati dal Tribunale. In seguito, l’Executive Board di Cedefop aveva sostenuto la conclusione del direttore di re-istituire il posto di internal legal adviser e di avviare una procedura di selezione. La ricorrente aveva quindi promosso un nuovo ricorso principale, chiedendo l’annullamento della decisione del 2 marzo 2021 nella parte in cui non attuava integralmente la precedente sentenza.
Misure provvisorie richieste
Nel giudizio cautelare la ricorrente domandava:
- la sospensione dell’atto dell’Executive Board che sosteneva la re-istituzione del posto e l’avvio della selezione;
- un ordine a Cedefop di mantenere vacante un posto di agente temporaneo di grado AD idoneo alla sua reintegrazione come legal adviser;
- la riserva delle spese.
Argomentazioni sulla ricevibilità
Cedefop eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare perché le misure richieste non avevano un collegamento sufficiente con il ricorso principale e uscivano dal perimetro del petitum. Il Presidente del Tribunale ha richiamato il carattere accessorio del procedimento sommario e il principio secondo cui le misure provvisorie non possono eccedere l’oggetto della decisione che il Tribunale potrebbe adottare nel merito.
Ragionamento del Tribunale
Il giudice ha osservato che il ricorso principale non era diretto contro il contestato atto dell’Executive Board, ma contro la decisione del 2 marzo 2021 nella parte in cui, secondo la ricorrente, non eseguiva correttamente la sentenza del 16 dicembre 2020. Perciò la sospensione dell’atto dell’Executive Board e l’ordine di tenere vacante un posto non rientravano nel campo della futura decisione di merito.
Inoltre, il Presidente del Tribunale ha rilevato che l’Appeals Committee di Cedefop aveva già comunicato l’annullamento della decisione del 2 marzo 2021 per difetto di previa audizione della ricorrente. In tale contesto, le misure richieste non apparivano nemmeno come conseguenza necessaria dell’annullamento richiesto, ma come un vero e proprio ordine rivolto all’agenzia di trarre specifiche conseguenze dall’eventuale accoglimento del ricorso. Una simile ingiunzione supera i poteri del giudice cautelare.
Decisione
La domanda di provvedimenti provvisori è stata dichiarata inammissibile nella sua interezza. In applicazione dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese sono state riservate.
Principio ricavabile
L’ordinanza ribadisce che, in sede cautelare, il giudice può intervenire solo con misure strettamente funzionali al ricorso principale e alla tutela dell’effetto utile della decisione di merito. Non è invece possibile ottenere, tramite urgenza, un ordine che anticipi o sostituisca le conseguenze sostanziali dell’eventuale annullamento, imponendo all’amministrazione la reintegrazione o la predisposizione di posti non oggetto del ricorso principale.
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