Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25647/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione di un trust familiare con cui il disponente aveva trasferito a un trustee alcuni immobili di sua proprietà, indicando come beneficiari i propri figli. I familiari del disponente avevano agito per ottenere l’inefficacia dell’operazione ai sensi dell’azione revocatoria ordinaria, deducendo che il trust fosse stato posto in essere poco dopo una condanna giudiziale del disponente alla restituzione di somme loro spettanti in sede successoria e al risarcimento del danno. In primo grado la domanda di nullità e simulazione era stata rigettata, mentre era stata accolta la domanda revocatoria. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo le censure del disponente sulla pretesa ultrapetizione, sulla dedotta insussistenza della qualità di creditore in capo agli attori, sull’anteriorità del credito, sull’eventus damni e sulla scientia damni, nonché sulla natura onerosa del trust e sulle spese di lite. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza dichiarato inefficace anche l’atto dispositivo pur essendo stata proposta azione solo contro l’atto istitutivo del trust; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per avere ritenuto legittimata l’azione revocatoria nonostante gli attori, nel giudizio a monte, avessero chiesto l’accertamento della comproprietà di somme depositate in Svizzera e non una condanna al pagamento di un credito certo; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere ritenuto necessaria una specifica confutazione di capi della sentenza di primo grado che, secondo il ricorrente, non erano pertinenti alla vera domanda proposta; 4) violazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014 sulla condanna alle spese, ritenuta ingiusta perché alcuni capi erano stati rigettati e perché il valore della causa sarebbe stato determinabile in uno scaglione inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, affermando che nel trust l’azione revocatoria può utilmente colpire l’atto istitutivo quando esso sia seguito dall’effettiva intestazione dei beni al trustee, poiché l’inefficacia dell’atto istitutivo comporta anche quella dell’atto dispositivo consequenziale; e il secondo motivo, ribadendo che ai fini dell’azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva anche del credito eventuale o litigioso, senza necessità di preventiva azione di accertamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e, comunque, inammissibile per difetto di specificità; il quarto è stato dichiarato inammissibile, poiché la regolazione delle spese e la determinazione del valore della controversia in materia revocatoria si fondano sul credito tutelato dall’azione, restando irrilevante che il credito sia sub iudice o che l’importo indicato ai fini del ruolo fosse inferiore. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche quando il credito sia eventuale o litigioso; nel trust può colpire l’atto istitutivo se questo è funzionalmente collegato all’atto dispositivo che rende inefficace verso i creditori la segregazione patrimoniale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se la declaratoria di inefficacia dell’atto istitutivo del trust comporta, come effetto diretto, anche l’inefficacia dell’atto dispositivo consequenziale.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se non indica specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza di appello sarebbero incompatibili con il parametro dell’impugnazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • D.M. n. 55 del 2014, art. 5

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione del compenso e del valore della causa; la Corte ritiene però determinante il credito tutelato dall’azione revocatoria.

Massime di principio

  • In tema di trust, l’azione revocatoria ordinaria può essere utilmente proposta anche contro l’atto istitutivo, quando l’operazione comprenda un successivo trasferimento dei beni al trustee: l’inefficacia dell’atto istitutivo si riflette sull’atto dispositivo consequenziale.
  • Ai fini dell’azione revocatoria, la nozione di credito è ampia e comprende anche il credito eventuale o litigioso; non è necessaria la preventiva definizione giudiziale del credito né la certezza dei suoi fatti costitutivi.
  • La natura revocatoria della controversia consente di determinare il valore della causa in base al credito che l’azione mira a tutelare, restando irrilevante che tale credito sia ancora sub iudice o che l’importo indicato in iscrizione a ruolo sia inferiore.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione dell’art. 342 c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione le affermazioni della sentenza d’appello asseritamente incompatibili con il contenuto dell’obbligo di specificità dell’impugnazione.
  • La regolazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione resta una valutazione discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.