Sentenza n. 49/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 561/2023 in data 19 settembre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 561/2023, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2017/2018-2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 561/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 21 settembre 2023 e il deposito della certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale non si sono costituiti e non hanno contestato l’omesso adempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione ex artt. 112 e seguenti c.p.a. La mancata esecuzione del giudicato è risultata dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione non costituita. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma, compiendo gli adempimenti necessari entro 90 giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta del ricorrente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente di ordinare all’Amministrazione l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine di 120 giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato valorizzato quale presupposto per l’esperimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligata amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, purché la notificazione risulti regolare.
- Decorso il termine di legge per l’adempimento e accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un nuovo termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice non ha diritto a un compenso per l’attività commissariale, salvo diversa previsione non emergente dalla decisione.
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