Sentenza n. 448/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza n. 27 del 26 aprile 2025, con la quale il Comandante della Polizia Locale di S. Giovanni Rotondo ha istituito una Zona a Traffico Limitato a carattere variabile, nella parte in cui (punti: 3, 3.1, 3.2, 3.3) ha disposto la traslazione del varco d'accesso della Zona “D” (nel periodo ricompreso dal 04.05 al 31.12 c.a.) da viale Padre Pio/Ang. via De Nunzio, a viale Padre Pio/S.P. n. 44-bis (rotatoria) nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10,30 alle ore 14,00; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, allo stato non conosciuto, ovvero di ogni altro atto e/o comportamento come configurabile ai sensi dell’art. 34 D.lgs. n. 80/1998, adottato in esecuzione del provvedimento di cui sopra, ivi compresi: dell’Atto di indirizzo (prot. n. 14867 del 26 aprile 2025) emanato dall’Assessore alla viabilità del Comune di S. Giovanni Rotondo e la delibera di G.C. di adozione del PPTU di 2° Livello n. 96 del 13 agosto 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale istitutiva di una Zona a Traffico Limitato a carattere variabile, nella parte relativa alla traslazione del varco di accesso della Zona D nei giorni prefestivi e festivi, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza n. 27 del 26 aprile 2025 del Comandante della Polizia Locale, con la quale era stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2025 della Zona a Traffico Limitato, in attuazione di un atto di indirizzo dell'Assessore alla Viabilità. L'impugnazione riguardava, in particolare, la traslazione del varco di accesso della Zona D da viale Padre Pio/angolo via De Nunzio a viale Padre Pio/S.P. n. 44-bis, nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 10:30 alle ore 14:00, nonché gli atti presupposti, tra cui l'atto di indirizzo assessoriale e la delibera di adozione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano di secondo livello. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso l'efficacia dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'ordinanza impugnata produceva effetti solo sino al 31 dicembre 2025 e, allo spirare di tale termine, la sua efficacia era definitivamente cessata. Dopo la proposizione del ricorso non erano stati adottati ulteriori provvedimenti di proroga dell'atto impugnato o degli atti connessi e consequenziali idonei a riprodurne gli effetti lesivi nei confronti delle società ricorrenti. È quindi venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento. Ai soli fini della regolazione delle spese, il Collegio ha valorizzato l'andamento della causa e, in particolare, l'accoglimento della domanda cautelare, rimasto inimpugnato, ponendo le spese a carico del Comune. Il Comune è stato condannato a pagare complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, in favore delle società ricorrenti, in solido tra loro, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione della controversia.
art. 34, d.lgs. n. 80/1998
Richiamato nell'oggetto dell'impugnazione con riguardo agli atti o comportamenti adottati in esecuzione del provvedimento impugnato; la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione.
Massime di principio
- Quando l'atto amministrativo impugnato ha efficacia temporalmente limitata e il relativo termine è definitivamente scaduto, il ricorso per annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, purché non siano stati adottati ulteriori atti idonei a prorogare o riprodurre gli effetti lesivi dell'atto originario.
- La sopravvenuta cessazione dell'efficacia dell'atto impugnato non determina il venir meno dell'interesse alla decisione se successivi provvedimenti ne riproducono gli effetti lesivi; in assenza di tali provvedimenti, invece, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può considerare l'andamento complessivo della vicenda processuale e il risultato cautelare conseguito dal ricorrente, anche quando il giudizio di merito sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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