Cassazione Penale, Sentenza n. 42885/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze irrevocabili ma ha rideterminato gli aumenti di pena per i reati satellite in misura ritenuta superiore a quella precedentemente determinata in sede di cognizione. In particolare, il ricorrente censura la violazione del divieto di reformatio in peius e dell'art. 671 c.p.p., poiché il Tribunale avrebbe attribuito per ciascuna delle dieci rapine un aumento pari a mesi 5 di reclusione ed euro 150,00 di multa (oltre mesi 1 ed euro 100,00 per la ricettazione), mentre in sede di patteggiamento e di primo giudizio l'aumento complessivo per i reati satellite era risultato inferiore (a titolo es., l'aumento ripartito in sede di cognizione corrispondeva a meno di mesi 2 e giorni 20 per ciascuna rapina e somme minori di multa), con la conseguenza che il beneficio del cumulo giuridico e della riduzione per il rito è stato in larga parte vanificato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la determinazione degli aumenti operata dal giudice dell'esecuzione, perché il Tribunale non ha rispettato il principio per cui, nella continuazione con sentenza di patteggiamento, la riduzione ex art. 444 c.p.p. deve essere posta a base di calcolo quando quel reato è rilevante ai fini della determinazione complessiva; inoltre il giudice dell'esecuzione è vincolato dall'individuazione del reato di maggior gravità ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., non potendo modificare la misura della pena più elevata e potendo solo diminuire le pene dei reati satellite nell'ambito dell'aumento previsto dall'art. 81 c.p. La Cassazione ha così annullato l'ordinanza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per la rideterminazione della pena unica conformemente ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della rideterminazione della pena in caso di riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili; il giudice dell'esecuzione ridetermina il trattamento sanzionatorio applicando i criteri e le riduzioni già riconosciute, e deve motivare i criteri adottati.
art. 444 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena in caso di patteggiamento; la Corte afferma che tale riduzione deve essere computata come base di calcolo quando il reato giudicato con rito speciale (patteggiamento) è rilevante nella determinazione della continuazione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che l'individuazione del reato più grave nel cumulo/continuazione va fatta con riferimento alla pena più elevata inflitta in concreto e che tale pena non può essere modificata (né in peius né in melius) dal giudice dell'esecuzione.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Regola l'aumento previsto per la continuazione; la Corte ricorda che, nell'ambito dell'aumento, il giudice dell'esecuzione può operare una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite, ma non può peggiorare la pena già concreta per il reato più grave.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013
Richiama l'obbligo di rinnovare il giudizio in diversa composizione del giudice dell'esecuzione quando previsto, come indicato dalla Corte di Cassazione nel rinvio disposto.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che applica la continuazione tra sentenze irrevocabili deve esplicitare i criteri e i calcoli usati nella rideterminazione della pena, soprattutto quando gli aumenti risultano significativi rispetto a quelli fissati in sede di cognizione.
- Quando uno dei reati è stato giudicato con patteggiamento, la riduzione ex art. 444 c.p.p. va considerata nella base di calcolo: se il reato con rito speciale è valutato come satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena già ridotta riconosciuta in sede di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato dall'individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.: la pena concretamente inflitta per il reato più grave non può essere modificata né in senso peggiorativo né migliorativo.
- Il divieto di reformatio in peius si applica anche nella fase esecutiva: l'esecuzione non può determinare un trattamento sanzionatorio complessivo più sfavorevole rispetto a quanto già sostanzialmente stabilito in sede di cognizione, salvo le riduzioni ammesse per i reati satellite entro i limiti stabiliti.
- Se il giudice dell'esecuzione non motiva adeguatamente aumenti significativi ovvero non applica correttamente le riduzioni per il rito, la decisione è soggetta ad annullamento e rinvio per nuova determinazione della pena.
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