Cassazione Penale, Ordinanza n. 21661/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice di primo grado aveva condannato due imputati per furto in abitazione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La Corte di appello ha poi riformato parzialmente la decisione, assolvendo uno dei due imputati dal reato di ricettazione, riconoscendo all'altro le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e rideterminando la pena per entrambi. Avverso la sentenza di secondo grado entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione sugli aumenti di pena, ritenendola insufficiente; il secondo ricorrente ha articolato doglianze dirette a contestare la valutazione del merito e la ricostruzione dei fatti, ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius e ha contestato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o comunque non proponibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura del primo ricorrente sugli aumenti di pena, osservando che la Corte territoriale aveva comunque motivato e che gli aumenti erano ben al di sotto della media edittale, sicché non occorreva una motivazione particolarmente analitica. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure che sollecitavano una nuova valutazione del merito in assenza di specifici travisamenti della prova e ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché la diversa individuazione del reato più grave nel furto in abitazione era stata conseguenza dell'assoluzione dal reato di ricettazione e della conseguente modifica della struttura del reato continuato. Ha inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Indicato come reato più grave ai fini del trattamento sanzionatorio e della struttura del reato continuato, con riferimento al furto in abitazione.
art. 648 c.p.
Reato di ricettazione dal quale uno degli imputati è stato assolto in appello; la sua eliminazione ha inciso sulla individuazione del reato più grave.
art. 337 c.p.
Richiamato tra i reati per i quali vi era stata condanna in primo grado.
art. 707 c.p.
Richiamato tra i reati per i quali vi era stata condanna in primo grado.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti se non si allegano specifici travisamenti della prova.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice di merito richiami, anche sinteticamente, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una motivazione analitica ulteriore quando la pena irrogata sia contenuta e il ragionamento decisorio sia comprensibile.
- Quando la Corte di appello modifica la struttura del trattamento sanzionatorio per effetto dell'assoluzione da uno dei reati in continuazione e dell'individuazione di un diverso reato più grave, il divieto di reformatio in peius va verificato sulla pena complessiva e non con un mero raffronto aritmetico delle singole componenti.
- Se mutano i parametri o la sequenza del calcolo della pena, viene meno il presupposto per un confronto puramente matematico tra i segmenti della pena, dovendosi considerare l'entità finale del trattamento sanzionatorio.
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