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Sentenza

Sentenza n. 1297/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento della documentazione caratteristica n. ord. -OMISSIS-, relativa al periodo intercorrente tra il 21/12/2021 ed il 13/11/2022, notificata alla ricorrente in data 31/10/2023 e recante la qualifica finale di "nella media".

Giustizia amministrativa202300410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: documentazione caratteristica relativa al periodo dal 21 dicembre 2021 al 13 novembre 2022, recante la qualifica finale di "nella media"

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la documentazione caratteristica deducendo, con il primo motivo, carenza di motivazione in relazione alla flessione di alcune voci analitiche rispetto alle precedenti valutazioni, nonché violazione della normativa in materia di documenti caratteristici, delle relative istruzioni ministeriali e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, erronea valutazione, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Con il secondo motivo ha sostenuto l’invalidità del documento per difformità dal paradigma normativo, lamentando che esso si sarebbe limitato a riprodurre il giudizio del primo revisore senza un’ulteriore autonoma analisi, in violazione del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010, della l. 241/1990, delle istruzioni sui documenti caratteristici e delle circolari della Direzione generale del personale militare.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi e decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che i documenti caratteristici esprimono valutazioni connotate da altissima discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di violazioni di regole formali o di vizi macroscopici, quali manifesta abnormità, discriminazione, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, illogicità o incongruenza. Ha precisato che il giudizio finale è adeguatamente motivato quando risulta armonico con i giudizi relativi alle singole voci; le variazioni nelle aggettivazioni delle voci non richiedono una motivazione ulteriore, costituendo esse stesse la motivazione del giudizio finale. Le valutazioni possono inoltre variare rispetto agli anni precedenti in ragione dell’autonomia temporale e soggettiva dei giudizi, senza che il raffronto con le pregresse schede dimostri automaticamente contraddittorietà o imponga una specifica motivazione. Nel caso concreto, la scheda era stata redatta sul modulo amministrativo previsto, conteneva giudizi sintetici sulle caratteristiche complessive del servizio, era corredata da giudizi articolati del compilatore e dei revisori e presentava coerenza tra le singole voci e il giudizio finale. Non sono stati ravvisati elementi macroscopici di illogicità o irragionevolezza, neppure rispetto alle precedenti valutazioni. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la decisione con sentenza in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 1025 e ss. d.lgs. 66/2010

    Richiamati dalla ricorrente quale disciplina asseritamente violata in materia di documentazione caratteristica; il TAR non ha ravvisato la dedotta violazione.

  • art. 6-OMISSIS--OMISSIS- e ss. d.P.R. 90/2010

    Richiamati dalla ricorrente e considerati dal giudice nel quadro della disciplina dei documenti caratteristici; la scheda è stata ritenuta conforme ai relativi requisiti.

  • l. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali e motivazionali; il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione risultante dalla struttura della scheda e dalla coerenza tra le sue parti.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di buon andamento e imparzialità; non è stata riscontrata alcuna violazione.

Massime di principio

  • Le valutazioni contenute nei documenti caratteristici del personale militare sono espressione di altissima discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di violazioni di regole formali o di vizi macroscopici, quali manifesta abnormità, discriminazione, travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà, illogicità o manifesta incongruenza.
  • Il giudizio finale di una scheda valutativa militare è congruamente motivato quando risulta coerente e armonico con i giudizi sintetici espressi nelle singole voci e con gli eventuali giudizi articolati delle parti descrittive e conclusive della scheda.
  • Le variazioni delle aggettivazioni relative alle singole voci della documentazione caratteristica non necessitano, di regola, di una motivazione ulteriore, poiché le stesse aggettivazioni concorrono direttamente a motivare il giudizio finale.
  • Le valutazioni caratteristiche sono autonome rispetto alle precedenti e successive schede, sia quanto al periodo temporale considerato sia quanto alle autorità valutatrici; pertanto, il solo peggioramento o miglioramento rispetto a giudizi precedenti non dimostra contraddittorietà né impone una specifica motivazione.
  • L’onere motivazionale delle schede valutative deve essere apprezzato in relazione al modulo predisposto dall’amministrazione e allo spazio e alla struttura ivi previsti, purché sussista coerenza e consequenzialità tra le diverse voci e il giudizio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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