Sentenza del 29/11/2016 n. 24213 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, sostenendo che il giudice d'appello avesse violato l'art. 115 c.p.c. omettendo di considerare i documenti prodotti in appello, ritenuti idonei a dimostrare la notifica delle cartelle di pagamento presupposte rispetto a sette avvisi di mora e atti di intimazione. Secondo Equitalia, l'esame di tali documenti avrebbe dovuto condurre alla conferma della legittimità delle intimazioni. La controversia riguardava inoltre l'obbligo del concessionario di conservare la documentazione comprovante le notifiche oltre il termine ordinario di cinque anni, quando il rapporto o il procedimento non fosse ancora esaurito.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso di Equitalia, confermando la decisione della CTR Toscana che aveva annullato gli avvisi di mora e gli atti di intimazione per mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. La Corte ha precisato che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile in cassazione soltanto quando il giudice dichiari espressamente di non dover applicare la regola dell'onere della prova oppure fondi la decisione su prove introdotte d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti. Non costituisce invece violazione dell'art. 115 c.p.c. la scelta del giudice di merito di attribuire maggiore rilevanza ad alcune prove e di non considerare decisive altre, purché la valutazione resti motivata e coerente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché la parte resistente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La norma non impone al giudice di attribuire rilievo decisivo a ogni prova prodotta. La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice rifiuta espressamente di applicare il principio dispositivo oppure utilizza prove introdotte d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti.
Art. 116 c.p.c.
Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La valutazione dell'attendibilità, rilevanza e forza dimostrativa delle prove appartiene al giudice di merito. L'omessa considerazione di una prova può rilevare, eventualmente, sul piano della motivazione se incide su un fatto decisivo e rende illogico il ragionamento, ma non integra automaticamente una violazione dell'art. 115 c.p.c.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26
Secondo la CTR, l'esattore è esonerato dall'obbligo di conservare la documentazione oltre cinque anni quando le obbligazioni documentate siano esaurite e non vi siano procedimenti in corso. Se invece la documentazione è ancora necessaria per dimostrare la notifica delle cartelle o la fondatezza degli atti impugnati, la sua conservazione resta indispensabile.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario l'ente della riscossione deve poter dimostrare in modo documentale la regolare notifica delle cartelle presupposte agli atti successivi, come intimazioni e avvisi di mora.
- Il decorso del termine ordinario di conservazione della documentazione non esonera automaticamente l'ente dall'onere probatorio se esiste ancora una controversia o se i documenti sono necessari per provare la legittimità dell'atto impugnato.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male o trascurato alcune prove: occorre dimostrare una violazione effettiva delle regole processuali sull'acquisizione delle prove oppure un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
- Il giudice di merito può privilegiare alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre e può anche ritenere implicitamente non decisive determinate prove, purché la decisione sia logicamente motivata.
- Quando la notifica dell'atto presupposto non è provata, gli atti consequenziali possono essere annullati, salvo che l'amministrazione o il concessionario producano elementi idonei e valutabili a dimostrare la regolare notificazione.
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