Sentenza del 30/10/2020 n. 24081 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. Campania che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione della C.T.P. di Napoli, che aveva accolto l'impugnazione del contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. La CTR aveva ritenuto che gli immobili fossero pacificamente strumentali all'attivita' agrituristica e dovessero essere classificati come fabbricati rurali categoria D/10. L'Agenzia deduce nullita' della sentenza per motivazione apparente (art. 360 c.p.c., n. 4) e censura la erronea applicazione della normativa sul classamento (DPR n. 139/1998 art. 1, comma 5 e L. 26/02/1994 n. 133 art. 9, comma 3), sostenendo che la sola iscrizione agli albi e il possesso dell'autorizzazione comunale non sono sufficienti a provare la strumentalita' e che occorre un esame delle caratteristiche tipologiche e costruttive e della insuscettibilita' di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiunti, accogliendo in particolare la censura sulla carenza motivazionale e sull'insufficienza della valutazione effettuata dai giudici di merito. Ha precisato che il riconoscimento della natura rurale di fabbricati diversi dall'abitazione (D/10) richiede la verifica della funzione produttiva connessa all'attivita' agricola e l'identificazione di tale funzione con le caratteristiche proprie dell'immobile, delle pertinenze e degli impianti, in modo da dimostrare che la tipologia del complesso sia insuscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Dato che la CTR non ha effettuato tali valutazioni nè ha dato argomentazioni utili a comprendere il percorso logico, la decisione e' stata annullata per carenza di motivazione e la causa e' stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, con regolazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), art. 29 poi art. 32
Indica le attivita' agricole la cui strumentalita' puo' giustificare il classamento rurale; la Corte richiama la necessita' che la destinazione strumentale sia effettivamente connessa alla funzione produttiva agricola dell'immobile.
Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 34 bis
Ammette talune attivita' aggiuntive rilevanti ai fini del riconoscimento della strumentalita' agricola; la Corte lo include tra le norme che possono giustificare il riconoscimento del carattere rurale se provata la connessione funzionale.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 1998, art. 1, comma 5
Riferito dall'Agenzia come norma applicabile al classamento; la Corte osserva che l'applicazione richiede verifica delle caratteristiche tipologiche e costruttive, non una deduzione automatica basata su iscrizioni o autorizzazioni.
Legge 26 febbraio 1994, n. 133, art. 9, comma 3
Citata dall'Agenzia come parte del quadro normativo per il classamento; la decisione impone che venga data concreta valutazione degli elementi tipologici e funzionali ai fini della qualificazione catastale.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Usato come base per i motivi di nullita' per apparente motivazione (n. 4) e per errata applicazione di norme di diritto (n. 3); la Corte ha ritenuto fondati i rilievi in termini di vizio di motivazione.
Massime di principio
- La qualificazione catastale come fabbricato rurale D/10 richiede una valutazione concreta e motivata della strumentalita' alla attivita' agricola: non bastano l'iscrizione agli albi professionali o l'autorizzazione comunale.
- Il giudice di merito deve descrivere e valutare gli elementi materiali (tipologia, caratteristiche costruttive, pertinenze, impianti) e spiegare perche' tali elementi rendono l'immobile insuscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
- Una motivazione generica, apodittica o meramente ripetitiva delle allegazioni delle parti e' insufficiente: la Cassazione annulla le decisioni prive di un percorso logico-giuridico comprensibile.
- In caso di contestazione del classamento, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi specifici che contrastino la tesi di strumentalita'; in mancata o insufficiente istruzione del fatto, il giudice dovra' compiere una istruttoria puntuale o motivare il rifiuto.
- Se la motivazione e' insufficiente la Corte di legittimita' puo' cassare e rinviare la causa ad altra sezione per un nuovo esame, con regolazione delle spese; pertanto, in situazioni analoghe e' probabile il rinvio piuttosto che la decisione sul merito da parte della Cassazione.
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