Sentenza n. 3651/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 13 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito asseritamente formatosi su un’istanza di accesso del 13 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il diniego tacito che assumeva essersi formato sulla propria istanza di accesso. Nel corso del giudizio ha riconosciuto di avere trasmesso l’istanza a un indirizzo PEC non riferibile all’ENPAP e, quindi, che la domanda non era mai pervenuta all’ente e che non si era formato alcun diniego tacito. Ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione, almeno parziale, delle spese. L’ENPAP si è opposto alla rinuncia, avendo interesse alla prosecuzione per ottenere la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., richiamato dagli artt. 26 e 84 c.p.a., oltre alle spese e a un’ulteriore sanzione per abuso del processo. L’ente ha dedotto che il ricorso era manifestamente inammissibile per la mancata trasmissione dell’istanza di accesso e che la ricorrente avrebbe dovuto verificare preventivamente l’effettiva formazione del silenzio-diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’opposizione dell’ENPAP alla rinuncia fosse sorretta da un interesse meritevole di tutela, poiché l’ente aveva già articolato difese e proposto la domanda di condanna per responsabilità aggravata prima della rinuncia. Tale domanda, di regola, non può essere fatta valere in un autonomo giudizio separato da quello nel quale si è verificata la condotta processuale contestata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché l’istanza di accesso non era mai stata trasmessa all’amministrazione e, pertanto, non si era formato alcun silenzio-diniego impugnabile ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; la mancata formazione del diniego ha privato il ricorso del suo oggetto. Le spese sono state poste integralmente a carico della ricorrente, per euro 1.000 oltre accessori, non ravvisandosi né soccombenza reciproca né profili di complessità tali da giustificare la compensazione. È stata inoltre accolta la domanda dell’ENPAP ex art. 96, comma 3, c.p.c.: il ricorso costituiva abuso dello strumento processuale, perché proposto nonostante la palese mancata formazione del silenzio-diniego, rilevabile con un controllo diligente dell’indirizzo PEC utilizzato e dell’effettiva ricezione dell’istanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento di ulteriori euro 500, pari al 50% delle spese di lite, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. È stata invece respinta la richiesta di un’ulteriore somma ex art. 26, comma 2, c.p.a., poiché la condanna per lite temeraria è stata ritenuta sanzione adeguata dell’abuso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso in materia di accesso presuppone l’esistenza di un diniego, anche tacito, dell’amministrazione; se l’istanza non è mai pervenuta all’amministrazione, il silenzio-diniego non si forma e il ricorso è privo di oggetto e inammissibile.
art. 84 c.p.a.
se le parti che “hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue”
L’opposizione alla rinuncia impedisce l’estinzione quando la parte dimostri un interesse meritevole alla prosecuzione, come quello connesso alla domanda di responsabilità aggravata già proposta nel giudizio.
art. 26 c.p.a.
La norma richiama l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile sulla responsabilità aggravata e consente la valutazione delle condotte processuali abusive nel giudizio amministrativo.
art. 96, comma 3, c.p.c.
“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”
La condanna richiede, sul piano soggettivo, mala fede o colpa grave, consistenti nella violazione del grado minimo di diligenza necessario per percepire la manifesta inammissibilità o infondatezza dell’azione; non richiede la prova del danno e può essere liquidata equitativamente, anche in percentuale delle spese.
art. 24 Cost.
La natura residuale della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. impedisce che essa sia applicata automaticamente per il solo fatto della soccombenza, poiché un’interpretazione eccessivamente lata potrebbe comprimere il diritto di azione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, il silenzio-diniego presuppone che l’istanza sia effettivamente pervenuta all’amministrazione destinataria; la trasmissione a un indirizzo PEC non riferibile all’ente impedisce la formazione del silenzio e rende inammissibile, per carenza di oggetto, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
- L’opposizione alla rinuncia al ricorso è idonea a impedire l’estinzione del processo quando la parte resistente abbia già formulato, nello stesso giudizio, una domanda di responsabilità aggravata e conservi un interesse concreto alla sua decisione, non potendo normalmente proporla in un autonomo giudizio successivo.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. nel processo amministrativo è residuale e richiede mala fede o colpa grave, non bastando la mera infondatezza della domanda; ricorre colpa grave quando la parte aziona il processo senza il grado minimo di diligenza necessario per verificare la manifesta inammissibilità dell’azione.
- La condanna per lite temeraria può essere liquidata equitativamente anche mediante una percentuale delle spese di lite e può prescindere dalla prova di uno specifico danno subito dalla controparte.
- La proposizione di una domanda manifestamente inammissibile, seguita dalla rinuncia solo dopo che la controparte abbia eccepito il vizio e articolato la domanda ex art. 96 c.p.c., può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna per responsabilità aggravata.
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