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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28412/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso di somme versate a titolo di IRPEF per gli anni d'imposta 2002-2008 da una contribuente residente in un comune interessato dal sisma del 31 ottobre 2002. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo illegittimo il silenzio-rifiuto e avevano escluso l'applicazione della decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che la disciplina speciale dei benefici fiscali per i terremotati derogasse alla regola generale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 4, comma 4-bis, del d.l. n. 185/2008, convertito nella l. n. 2/2009, sostenendo che l'istanza di rimborso, presentata il 15 ottobre 2013 per annualità dal 2002 al 2008, era tardiva e quindi decaduta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in difetto di una disciplina speciale che deroghi espressamente alla regola generale, anche alle istanze di rimborso fondate su benefici fiscali per eventi calamitosi si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Puglia e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso

    Si applica in via generale alle domande di rimborso o restituzione del credito del contribuente quando manchi una disciplina specifica derogatoria.

  • art. 4, comma 4-bis, d.l. n. 185/2008

    comma aggiunto dalla legge di conversione L. n. 2/2009

    Ha esteso ai soggetti residenti o domiciliati nei territori di Molise e Puglia colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 una disciplina agevolativa simile a quella prevista per altri eventi sismici, senza escludere la regola generale sulla decadenza.

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 665

    norma di interpretazione autentica richiamata dalla Corte

    È stata richiamata come precedente interpretativo per affermare che, in materia di rimborsi per eventi calamitosi, il diritto al rimborso è subordinato alla tempestiva presentazione dell'istanza entro il termine biennale.

  • L. n. 31/2008

    data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 248/2007

    Costituisce il dies a quo del termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso nel precedente giurisprudenziale richiamato.

  • D.L. n. 248/2007

    È richiamato quale fonte del regime interpretato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimborsi per sisma.

  • D.L. n. 162/2008, art. 3, comma 2

    È richiamato come disciplina agevolativa per altri eventi sismici, utilizzata in comparazione per confermare l'applicazione della decadenza anche nel caso esaminato.

  • L. n. 201/2008

    Legge di conversione del D.L. n. 162/2008, richiamata nel quadro normativo comparato.

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 17

    È richiamato nel testo normativo interpretato dalla giurisprudenza in tema di benefici fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990.

Massime di principio

  • In materia di rimborsi fiscali richiesti dal contribuente, quando la disciplina speciale non preveda espressamente una deroga, si applica il termine generale biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti da eventi sismici non escludono, di per sé, l'onere di presentare tempestivamente l'istanza di rimborso entro il termine previsto dalla legge processuale tributaria.
  • La qualificazione di una norma come interpretativa o di coordinamento del regime agevolativo può confermare che il diritto al rimborso è subordinato al rispetto del termine decadenziale per l'attivazione della domanda.
  • In tema di contenzioso sui rimborsi derivanti da benefici fiscali connessi a calamità naturali, il giudice di merito non può escludere l'applicazione della decadenza generale senza un espresso fondamento normativo speciale che la deroghi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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