Cassazione Penale, Sentenza n. 36566/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per plurimi episodi di rapina aggravata e lesioni, criticando in primo luogo (motivi 1 e 2) la valutazione della responsabilità e del ruolo del Louz rispetto ai capi 3) e 9) dell'imputazione — si sosteneva che il suo contributo fosse meramente passivo (allontanamento dal luogo insieme al coautore senza partecipazione attiva o gesti aggressivi) e che mancasse la verifica dell'incidenza eziologica della sua condotta. Inoltre (terzo motivo) si deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato il Louz condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello, nonostante quella imputazione (persona offesa Quintiero Francesco) non fosse stata oggetto di impugnazione in appello e, quindi, in assenza di legittimazione della parte civile a partecipare al procedimento.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché reiterativi delle censure già proposte in appello e volti a riesaminare il merito, materia non consentita in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che condannava l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla parte civile in grado di appello. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 112 cod. pen.
Richiamato nella prospettiva di censurare la corretta applicazione delle norme sulla responsabilità penale e sul concorso di persone nel reato; la contestazione mirava a mettere in dubbio la qualificazione del ruolo del ricorrente.
art. 625 cod. pen.
Citato in relazione alla qualificazione del reato come rapina aggravata contestata al ricorrente e alla nozione di responsabilità per il fatto.
art. 582 cod. pen.
Richiamato in relazione alle lesioni ascritte al ricorrente; la censura riguardava l'accertamento del nesso causale e del ruolo nel fatto lesivo.
art. 585 cod. pen.
Invocato in connessione alle aggravanti o alla qualificazione delle lesioni; la critica verteva sulla corretta applicazione della norma nel caso concreto.
art. 74 cod. proc. pen.
Riferito in ordine alla partecipazione e legittimazione della parte civile nel giudizio di appello e agli effetti processuali conseguenti.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura relativa alla irregolarità della condanna alle spese a favore della parte civile non legittimata in appello; concerne le modalità di impugnazione e il contenuto degli atti di appello.
art. 537 cod. proc. pen.
Citando norme procedurali rilevanti per la validità dell'impugnazione e per le statuizioni che possono essere adottate in grado di appello, con riferimento alla posizione della parte civile.
art. 185 cod. pen.
Richiamato nella contestazione connessa alla condanna alle spese a favore della parte civile; la censura è volta a rilevare la mancanza di legittimazione dell'attore civile in appello.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito introdurre una rilettura alternativa del merito: i motivi che si limitano a rimettere in discussione la valutazione probatoria già compiuta in sede di merito sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per affermare il concorso di più persone in un reato occorre una valutazione probatoria chiara dell'apporto causale e dell'elemento volitivo; la mera presenza o un comportamento passivo possono non essere sufficienti se non comprovati come contributo efficiente al fatto.
- Una parte civile che non abbia impugnato in appello non può, di regola, ottenere in quell'ultimo grado statuizioni che impongano all'imputato la rifusione di spese processuali relative a quell'iter: l'assenza di legittimazione all'appello può rendere illegittima la condanna alle spese a suo favore.
- La Suprema Corte può annullare senza rinvio la parte della decisione che presenta vizi formali o di legittimazione evidenti (ad es. statuizioni economiche a favore di soggetti non legittimati), lasciando impregiudicata la restante statuizione sostanziale quando il resto non sia censurabile in questa sede.
- Il Pubblico Ministero può chiedere l'annullamento limitato di parti della sentenza (p. es. statuizioni sulle spese) e la Corte di Cassazione può accogliere tali richieste anche se il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
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