Sentenza n. 618/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 8,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 8,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la prova pratica, i relativi esiti, il punteggio di 8,60 e gli atti della commissione concernenti la formulazione e la correzione dei quesiti, in particolare dei quesiti nn. 4 e 6, nonché la mancata inclusione nell'avviso di convocazione alla prova orale. Con il primo motivo ha dedotto che la risposta individuata come corretta dalla commissione al quesito n. 4 fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei fornita. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche ritenendo corretta la risposta indicata dalla commissione al quesito n. 6, il quesito fosse ambiguo e consentisse anche la risposta prescelta dalla candidata. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, con riferimento alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione e la condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato e ha rideterminato la graduatoria. La ricorrente ha così ottenuto un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza non determinasse la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità, ma la cessazione della materia del contendere, poiché l'interesse azionato era stato integralmente soddisfatto mediante la riammissione alla prova orale. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della complessità tecnica delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di riammissione alla procedura concorsuale, ma il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
La soglia di 14 punti nella prova pratica costituisce il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale.
art. 12 d.P.R. 220/2001
prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
È stato richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità delle operazioni concorsuali, senza che il TAR abbia deciso nel merito tale censura per effetto della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina gli atti contestati, modifica il punteggio del candidato e gli consente di raggiungere la soglia di ammissione alla fase successiva della procedura concorsuale, l'interesse azionato risulta integralmente soddisfatto e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando la sopravvenuta attività amministrativa elimina integralmente la situazione lesiva dedotta e realizza il bene della vita perseguito dal ricorrente; la mera perdita dell'interesse senza piena soddisfazione della pretesa conduce invece all'improcedibilità.
- Ai fini dell'ammissione alla fase successiva di una procedura concorsuale, il raggiungimento, a seguito del riesame amministrativo, del punteggio minimo previsto dal bando determina il venir meno della controversia sull'esclusione dalla fase successiva, anche se il giudice non esamina nel merito i vizi originariamente dedotti.
- Nella regolazione delle spese per soccombenza virtuale, il giudice può considerare la condotta dell'amministrazione che abbia tempestivamente riesaminato gli atti, nonché la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.
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