Sentenza n. 10466/2026 - Roma, Sezione 4B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento m. pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE U. 0000201.03-01-2025 del 03.01.2025, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del Direttore Generale, Antonella Tozza, recante la comunicazione di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato, e per l’effetto: a) per il riconoscimento del diritto al riconoscimento del titolo estero b) per l’annullamento di ogni altro atto, non conosciuto, antecedente, presupposto, conseguente o comunque ad esso connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito presso un'università spagnola per l'insegnamento di sostegno. L'Amministrazione aveva ritenuto che l'attestato non desse accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti per il riconoscimento in Italia; aveva inoltre svolto un confronto tra il percorso spagnolo e quello italiano disciplinato dal d.m. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, tra cui l'assenza di coincidenza tra sostegno educativo e sostegno didattico e le modalità blended di svolgimento del corso. La ricorrente ha dedotto plurimi vizi, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità, competenze ed esperienza professionale acquisite, nonché omessa considerazione di eventuali misure compensative.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che, pur non risultando prodotta un'attestazione dell'autorità spagnola ai sensi della direttiva 2005/36/CE, l'Amministrazione era comunque tenuta, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia, a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessata e a svolgere un esame comparativo effettivo tra le competenze possedute e quelle richieste in Italia. Il diniego è stato ritenuto insufficientemente motivato e fondato su rilievi generali e formali, senza un confronto concreto tra le materie del percorso spagnolo e quelle del TFA italiano. La documentazione evidenziava 300 ore di formazione pratica e una diffusa sovrapposizione tra le materie dei due percorsi. Il Ministero, inoltre, non aveva valutato la possibilità di imporre misure compensative per colmare eventuali differenze formative, limitandosi a ravvisare una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. Il TAR ha valorizzato anche la disciplina sopravvenuta dei percorsi speciali di cui all'art. 7 del d.l. n. 71/2024 e al d.i. n. 77/2025, rilevando che il medesimo titolo estero era stato ritenuto idoneo ai fini dell'ammissione a tali percorsi. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza mediante un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e di valutare l'eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 direttiva 2005/36/CE
fissa le regole con cui uno Stato membro ospitante riconosce, per l'accesso a una professione regolamentata e per il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine
Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine permetta al titolare di esercitarvi la stessa professione.
art. 4 direttiva 2005/36/CE
l'effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante
Il riconoscimento consente l'accesso nello Stato ospitante alla medesima professione esercitabile nello Stato d'origine.
art. 1 d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata come disciplina nazionale analoga all'art. 1 della direttiva 2005/36/CE.
art. 3 d.lgs. 206/2007
La disposizione è richiamata come disciplina nazionale analoga all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE.
art. 45 TFUE
libertà di circolazione dei lavoratori
Anche quando la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, le autorità devono considerare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente e compararli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
art. 49 TFUE
La libertà di stabilimento impone un esame comparativo delle competenze professionali acquisite, anche al di fuori del meccanismo ordinario della direttiva 2005/36/CE.
l. 517/1977
È richiamata per descrivere la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe dotato di specifiche competenze didattiche e psico-pedagogiche.
art. 3 d.m. 30 settembre 2011
È richiamato quale parametro del percorso italiano di specializzazione e dei relativi requisiti, ma non consente di respingere la domanda sulla base di un confronto meramente formale e non individualizzato.
Allegato B d.m. 30 settembre 2011
Costituisce il riferimento per il confronto tra gli insegnamenti del percorso italiano e le materie del percorso formativo estero.
Allegato C d.m. 30 settembre 2011
È richiamato con riguardo alle modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio, ma le differenze organizzative non possono sostituire un'effettiva valutazione delle competenze acquisite.
art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Prevede percorsi di specializzazione per chi abbia seguito all'estero un percorso formativo sul sostegno e abbia presentato domanda di riconoscimento i cui termini siano scaduti, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei requisiti.
art. 3 d.i. 24 aprile 2025, n. 77
Prevede il conseguimento di 48 o 36 crediti formativi, in ragione della formazione e dell'esperienza maturate all'estero o in Italia, rispetto ai 60 crediti dei percorsi ordinari.
art. 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77
Richiede, per l'ammissione ai percorsi speciali, un percorso estero sul sostegno svolto presso un'università accreditata o altro organismo abilitato, prevalentemente nell'Unione europea, di almeno 1500 ore o valido per almeno 60 CFU.
Massime di principio
- Quando una domanda di accesso a una professione regolamentata non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, le autorità dello Stato ospitante devono comunque, in forza degli artt. 45 e 49 TFUE, esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato e confrontare le competenze così documentate con quelle richieste dalla normativa nazionale.
- L'assenza di un titolo abilitativo o del riconoscimento formale del titolo nello Stato d'origine non consente, di per sé, di arrestare la valutazione comparativa: lo Stato ospitante può non essere obbligato a riconoscere direttamente il titolo, ma può e deve valutarlo nell'ambito dell'esame delle competenze possedute.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera è illegittimo se fondato su rilievi generali, formali o astratti e non su un confronto concreto, analitico e individualizzato tra le materie, le attività formative, il tirocinio, le competenze e l'esperienza acquisiti all'estero e i requisiti nazionali.
- Quando l'esame comparativo evidenzia una corrispondenza parziale o differenze formative, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative idonee, anche mediante attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio; la mera esistenza di differenze tra i percorsi non giustifica automaticamente il diniego.
- La tutela della parità di trattamento con i cittadini che hanno seguito il percorso formativo nazionale non può essere invocata in modo astratto per escludere il riconoscimento: eventuali differenze devono essere affrontate attraverso un esame effettivo delle competenze e, ove necessario, mediante misure compensative proporzionate.
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