Cassazione Penale, Sentenza n. 22137/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di 536 dollari e di Euro 12.399,89 disposto dal G.I.P. per presunto profitto del reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio della domanda cautelare sostenendo che il P.M. avrebbe invocato l'art. 240-bis c.p. solo in citazione formale e senza fornire elementi sui presupposti della confisca allargata; (ii) travisamento e apparente motivazione rispetto agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p.; (iii) errata valutazione del requisito della sproporzione facendo riferimento al momento del sequestro anziché al momento di acquisizione della somma e comportata inversione dell'onere della prova.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che la richiesta del P.M. (16/10/2025) indicava espressamente anche, o in via alternativa, il sequestro ai fini della confisca di cui all'art. 240-bis c.p. e conteneva, seppur in forma sintetica, i presupposti richiesti (sproporzione rispetto alla capacità di reddito, mancanza di attività lavorativa, pericolo di dispersione). La Corte ha dichiarato la censura sul travisamento inammissibile nei limiti della cassazione per violazione di legge salvo vizi motivazionali radicali, ritenendo invece che la motivazione del G.I.P. e l'integrazione operata dal Tribunale fossero sufficienti e non apparenti. Sul punto della sproporzione, è stato confermato che la valutazione può riferirsi alla situazione reddituale generale dell'indagato (non solo al momento del sequestro) e che, in presenza della presunzione iuris tantum di accumulazione illecita derivante dallo scarto tra redditi dichiarati e patrimonio, grava sull'interessato l'onere di fornire specifiche e verificate allegazioni sulla legittima provenienza delle somme. Il rigetto comporta condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Disciplina della funzione del Tribunale in sede di riesame; nella vicenda il Tribunale ha esercitato i poteri di riesame confermando il decreto di sequestro e integrando la motivazione laddove necessaria
art. 73 D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; il sequestro è stato disposto nei confronti dell'indagato nell'ambito di indagini per reati previsti da tale articolo
art. 240 cod. pen.
Norma che prevede il sequestro preventivo; il ricorso originario verteva anche sulla qualificazione cautelare del provvedimento ai sensi di tale norma
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la cosiddetta confisca allargata per sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; la Corte ha ritenuto che la richiesta del P.M. facesse riferimento anche a questa fattispecie e che fossero indicati i presupposti (sproporzione e periculum in mora)
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Consente la convalida del sequestro e disciplina modalità di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente adeguata e integrabile dal giudice del riesame
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice del riesame il potere di provvedere sul sequestro; applicata dal Tribunale per confermare il decreto e integrare la motivazione
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Riferimento giurisprudenziale sulla presunzione iuris tantum di accumulazione illecita quando vi è sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, richiamato per spiegare l'onere probatorio a carico dell'indagato
Massime di principio
- La richiesta del P.M. può essere formulata anche 'in via alternativa' e con riferimenti sintetici alle norme di confisca allargata; non è necessario che l'atto iniziale contenga una motivazione esaustiva purché indichi i presupposti essenziali
- Il giudice del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato se questa, pur carente, possiede requisiti minimi di chiarezza e coerenza; la cassazione sindaca solo vizi di legge o motivazioni radicalmente carenti
- La verifica della sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale è valutabile anche con riferimento alla situazione reddituale generale dell'indagato e non esclusivamente al momento temporale del sequestro
- Sussiste una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando il patrimonio è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati; grava sull'interessato l'onere di fornire specifiche e verificabili allegazioni sulla legittima provenienza delle somme
- I ricorsi per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro sono ammessi solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento giudiziale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22064/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22066/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22067/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22070/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22075/2026 del 16/06/2026
- Sentenza penale · 16 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22077/2026 del 16/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →