Sentenza n. 1989/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Mondragone -OMISSIS-. n. -OMISSIS-, recante diffida allo sgombero dell’area di 563,00 mq “su cui insistono -OMISSIS-manufatto in muratura di mq 38,60 circa - baracca in legno per mq 12,97 circa - parcheggio auto per mq 61 - area di manovra per mq 450,00” adiacente il Comando della Guardia Costiera, foglio -OMISSIS-; - di ogni altro atto preordinato e connesso, ivi compreso il silenzio in ordine alla istanza di revoca e/o di sospensione del suddetto provvedimento, -OMISSIS-. n. -OMISSIS- del 22 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale allo sgombero di un'area di circa 563 mq, con contestuale impugnazione del silenzio sull'istanza di revoca o sospensione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la diffida allo sgombero di un'area adiacente al Comando della Guardia Costiera, sulla quale insistono un manufatto in muratura, una baracca in legno, un parcheggio e un'area di manovra. Hanno inoltre contestato il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di revoca o sospensione della diffida e chiesto l'accertamento della natura privata dell'area, assumendo che essa rientrasse nella più ampia superficie di 1.821 mq legittimata nel 1936, ai sensi della disciplina sugli usi civici, in favore del loro dante causa. I motivi dedotti consistevano nell'eccesso e sviamento di potere e nella violazione dell'art. 31, ultimo comma, della legge n. 1766/1927. I ricorrenti sostenevano che la legittimazione avesse determinato la concessione in enfiteusi e l'appartenenza del fondo all'enfiteuta, senza necessità di un successivo atto di sdemanializzazione; deducevano inoltre l'irretroattività degli artt. 28 e 35 del codice della navigazione, entrati in vigore dopo l'ordinanza di legittimazione e la relativa approvazione reale, e contestavano che l'area potesse essere qualificata come spiaggia ai sensi dell'art. 822 c.c. A sostegno richiamavano consulenze tecniche espletate in procedimenti civili e penali paralleli.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che la verificazione e la consulenza tecnica sono strumenti di ausilio del giudice e non possono colmare lacune di allegazione o prova gravanti sulle parti ai sensi dell'art. 64 c.p.a.; tuttavia, il giudice può utilizzare, come elementi indiziari e senza esserne vincolato, consulenze formate in altri giudizi. Nel caso concreto il Collegio ha ritenuto ragionevoli, circostanziate e comprovate dagli atti le conclusioni delle consulenze richiamate, secondo cui l'area, originariamente spiaggia e tuttora priva di un decreto espresso di sdemanializzazione, conserva natura demaniale marittima. La precedente legittimazione del 1936 non è stata ritenuta sufficiente a superare tale qualificazione, poiché per i beni appartenenti al demanio marittimo la sdemanializzazione richiede un apposito provvedimento espresso ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione; non è sufficiente né la modifica geomorfologica dell'area, né la sua separazione dalla spiaggia mediante una strada, né l'occupazione privata o la realizzazione di manufatti. Ne consegue che la diffida allo sgombero non presenta i dedotti vizi di violazione di legge o eccesso di potere. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
La verificazione e la CTU costituiscono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova e non possono in alcun modo valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie poste a carico delle parti.
La consulenza tecnica non costituisce una relevatio ab onus probandi; serve ad assistere il giudice nella valutazione della prova, il cui onere resta a carico delle parti.
art. 31, ultimo comma, legge n. 1766/1927
La violazione dedotta dai ricorrenti non è stata ravvisata; la precedente legittimazione relativa all'area non è stata ritenuta idonea a escluderne la natura demaniale marittima.
art. 822 c.c.
La proprietà della "spiaggia" appartiene allo Stato.
La spiaggia rientra nel demanio pubblico statale; la natura demaniale deriva direttamente dalla legge.
art. 28 codice della navigazione
La spiaggia e gli altri beni indicati dalla norma appartengono al demanio marittimo necessario.
art. 35 codice della navigazione
I beni del demanio marittimo possono essere esclusi dal demanio solo mediante apposito decreto; la sdemanializzazione dei beni demaniali marittimi non può avvenire tacitamente.
art. 829 c.c.
Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa.
Il mutamento del regime demaniale richiede una dichiarazione dell'autorità amministrativa e la relativa pubblicità.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione sono strumenti di ausilio nella valutazione della prova e non possono supplire alle carenze di allegazione e di prova gravanti sulle parti; il giudice può comunque utilizzare, attribuendo loro valore indiziario e senza esserne vincolato, consulenze formate in altri giudizi.
- La natura demaniale marittima della spiaggia opera direttamente per legge e non viene meno per la mera occupazione privata, per la realizzazione di manufatti, per l'utilizzazione dell'area a fini diversi o per il suo separarsi dalla battigia mediante una strada.
- Per i beni appartenenti al demanio marittimo, la sdemanializzazione richiede un provvedimento espresso di esclusione dal demanio ai sensi dell'art. 35 del codice della navigazione; non può essere desunta tacitamente da modificazioni geomorfologiche, dall'inutilizzazione per i pubblici usi del mare o da comportamenti concludenti dell'amministrazione.
- Una precedente legittimazione o concessione relativa a un'area gravata da usi civici non è sufficiente, di per sé, a escludere la natura demaniale marittima della porzione che, per le sue caratteristiche originarie, rientri nel demanio marittimo e per la quale non risulti adottato un espresso decreto di sdemanializzazione.
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