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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25025 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento e, quanto a B.R., aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancato previo esperimento della procedura di reclamo. In sede di memoria è stata inoltre dedotta la nullità dell'atto impositivo per asserita mancata sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato, ma tale questione è stata dichiarata inammissibile perché non proposta nel ricorso introduttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di B.R., ritenendo non più applicabile la norma che subordinava l'ammissibilità del ricorso al previo reclamo, poiché dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2014 per violazione dell'art. 24 Cost. Ha quindi dichiarato la nullità della sentenza impugnata anche nei confronti di A. snc e B.M., qualificati come litisconsorti necessari, per evitare il rischio di giudicati contrastanti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che dovrà riesaminare la controversia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, comma 2, nel testo originario

    La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso

    La disposizione imponeva il previo reclamo come condizione per poter proporre il ricorso tributario e consentiva di rilevare l'inammissibilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tale disciplina è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

  • Costituzione, art. 24

    La Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina originaria del reclamo violasse il diritto di difesa, rendendo eccessivamente gravoso l'accesso alla tutela giurisdizionale.

  • Corte costituzionale, sentenza 16 aprile 2014, n. 98

    Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo originario, eliminando la sanzione dell'inammissibilità automatica del ricorso per mancata presentazione del reclamo.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 611, lett. a), n. 1

    La norma ha sostituito il testo originario dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, incidendo sulla disciplina del reclamo e della mediazione tributaria.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di incostituzionalità della norma processuale applicata nel giudizio può rendere illegittima la pronuncia fondata su quella norma, anche se il processo era già pendente.
  • Le questioni relative alla validità dell'atto impositivo, come la mancata sottoscrizione, devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; la loro deduzione per la prima volta in memoria o in cassazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Quando più soggetti sono litisconsorti necessari, la decisione deve coinvolgerli unitariamente; una pronuncia resa separatamente può essere annullata per evitare giudicati contrastanti.
  • La cassazione con rinvio non determina automaticamente la vittoria definitiva del contribuente sull'imposta: elimina la precedente sentenza e rimette la controversia al giudice di merito per un nuovo esame.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la disciplina processuale vigente al momento della decisione e l'eventuale sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.

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