Cassazione Penale, Ordinanza n. 04077/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato, già confermata in appello, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata, risultando privo della necessaria correlazione con il provvedimento di merito.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; in difetto, è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 624-bis c.p.
È il titolo di reato oggetto della conferma di condanna in appello, richiamato nel testo come furto aggravato; la sentenza non sviluppa ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che, pur formalmente prospettando vizi di motivazione o violazione di legge, non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; una critica generica o sganciata dal contenuto della sentenza non consente il sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito che ha confermato la responsabilità penale dell'imputato.
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