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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12574 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di pagamento relativi al contributo consortile di bonifica per l'anno 2011, sostenendo principalmente che il tributo avrebbe dovuto essere posto a carico del gestore del servizio fognario e sarebbe stato esigibile solo dopo l'adozione della prevista deliberazione regionale. Hanno inoltre contestato la prova e la valutazione del beneficio derivante dalle opere consortili, la motivazione della sentenza regionale e l'assoggettabilità degli immobili in assenza di una bonifica integrale. Secondo il Consorzio, invece, gli immobili traevano un beneficio specifico dalle opere di regimazione delle acque e di difesa idraulica del territorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei contribuenti. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non era stata trascritta nel ricorso la deliberazione regionale necessaria per valutare la disciplina invocata. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la CTR aveva adeguatamente motivato l'esistenza del beneficio e non era possibile censurare, con il vizio di omesso esame, la valutazione delle prove. La Corte ha inoltre ribadito che il beneficio può consistere anche nella generale difesa idraulica del territorio e non richiede necessariamente una bonifica integrale. I contribuenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare al Consorzio 600 euro di compensi, oltre spese forfetarie e accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge regionale Lombardia n. 31 del 2008, art. 90, comma 9

    Il pagamento degli oneri è posto a carico dell'ente gestore del servizio di fognatura secondo le modalità stabilite dalla Regione.

    La Corte non ha esaminato nel merito la censura fondata su questa disposizione perché il ricorso non riportava integralmente la deliberazione regionale necessaria per applicarla.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74

    Richiamato dai contribuenti insieme alla normativa regionale per sostenere che il contributo avrebbe dovuto essere imputato al gestore del servizio fognario.

  • R.D. n. 215 del 1933, art. 1

    La disciplina della bonifica consente di individuare il presupposto del contributo nelle opere e attività di difesa e regimazione idraulica, anche quando non si tratti di bonifica integrale.

  • Codice civile, art. 857

    Richiamato dai contribuenti per sostenere una nozione restrittiva dell'attività di bonifica; la Corte ha invece ritenuto sufficiente il beneficio derivante dalla difesa idraulica generale del territorio.

  • Codice civile, art. 2697

    La contestazione relativa all'onere della prova del beneficio non è stata accolta, poiché la CTR aveva ritenuto provato il beneficio sulla base della documentazione tecnica depositata dal Consorzio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La motivazione della sentenza tributaria è stata ritenuta sufficiente, perché la CTR aveva indicato chiaramente il beneficio costituito dalla salvaguardia idraulica del perimetro consortile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    La Corte ha ritenuto che la consulenza tecnica fosse stata ritualmente depositata nel giudizio e che la contestazione dei contribuenti non potesse essere proposta nei termini formulati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Il contributo consortile di bonifica può essere dovuto anche quando l'immobile non riceve un'utilità esclusiva o immediatamente percepibile: è sufficiente un beneficio specifico, anche potenziale, derivante dalla generale difesa idraulica e dalla regimazione delle acque nel comprensorio.
  • Non è necessario dimostrare una bonifica integrale dell'area; possono bastare opere consortili che riducano il rischio idraulico o assicurino il corretto deflusso delle acque.
  • La prova del beneficio può risultare da perizie, relazioni tecniche e documentazione sulle opere consortili, purché il giudice ne dia conto con una motivazione comprensibile.
  • In cassazione non è possibile utilizzare il motivo di omesso esame per contestare semplicemente la valutazione delle prove o sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • Quando si invoca una normativa regionale subordinata a una delibera attuativa, è necessario indicare e trascrivere nel ricorso il contenuto rilevante della delibera, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La contestazione del contributo ha maggiori possibilità di successo se dimostra concretamente l'assenza di opere consortili pertinenti, l'assenza di un beneficio per lo specifico immobile o l'errata inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza.

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