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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03538/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente, nominato direttore generale dal 2001, deduceva di avere subito dal 20 settembre 2018 un completo svuotamento delle mansioni a seguito dell’insediamento di un nuovo amministratore delegato; sosteneva che tale situazione integrasse giusta causa di dimissioni comunicate il 28 ottobre 2018 e agiva per ottenere l’indennità prevista dagli artt. 24 e 39 del CCNL dirigente applicato, oltre alla restituzione di somme trattenute sul TFR. In primo grado la domanda era stata accolta ritenendo sussistente la giusta causa ex art. 2119 c.c.; in appello la società otteneva la riforma della decisione, perché la Corte territoriale riteneva che il ricorso introduttivo avesse proposto soltanto la domanda fondata sugli artt. 24 e 39, comma 5, CCNL, soggetta al termine di 60 giorni, e non anche una domanda di dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., sicché la decisione di primo grado era viziata da ultrapetizione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale si fosse limitato a una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza alterare petitum e causa petendi, e dunque senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo: dalla lettura del ricorso introduttivo risultava che era stata proposta una sola domanda, costruita sui presupposti dell’art. 24 e dell’art. 39, comma 5, del CCNL, mentre la pronuncia del tribunale aveva riconosciuto un diverso titolo (giusta causa di dimissioni ex art. 2119 c.c. con le conseguenze dell’art. 38 CCNL) non richiesto. Non vi era quindi alcun error in procedendo denunciabile dal ricorrente; al contrario, la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato l’ultrapetizione del primo giudice. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire un bene della vita diverso o fondare la decisione su una domanda non proposta

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro dedotto per denunciare in cassazione la violazione di legge, qui con riferimento all’art. 112 c.p.c.

  • art. 2119 c.c.

    richiama la dimissione per giusta causa, distinta dalla diversa ipotesi contrattuale invocata dal lavoratore

  • art. 24 CCNL

    disciplina il mutamento di posizione del dirigente e il diritto all’indennità in caso di recesso entro 60 giorni

  • art. 39, comma 5, CCNL

    prevede l’indennità sostitutiva del preavviso collegata alla fattispecie di cui all’art. 24 del CCNL

  • art. 38 CCNL

    regola le conseguenze economiche delle dimissioni per giusta causa, diverse da quelle dell’art. 39, comma 5

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale deciso con ordinanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un error in procedendo consente alla Corte di accedere direttamente agli atti processuali e di verificare il contenuto effettivo delle domande e delle conclusioni proposte nel giudizio di merito.
  • Sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito attribuisce una tutela fondata su un titolo diverso da quello domandato, se ciò comporta modifica del petitum e della causa petendi e non una mera diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati.
  • La distinzione tra emendatio e mutatio libelli dipende dal mantenimento o meno dell’identità del bene richiesto e della causa petendi: la diversa prospettazione di una fattispecie contrattuale rispetto alla giusta causa di recesso integra mutatio se cambia il titolo del diritto azionato.
  • Quando il ricorso introduttivo costruisce la domanda su una specifica clausola collettiva e sui relativi presupposti temporali, il giudice non può sostituirla con una domanda fondata su altra disposizione contrattuale o codicistica non proposta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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