Cassazione Penale, Sentenza n. 34910/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla pena residua per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso a Torino tra dicembre 2015 e ottobre 2016. Il ricorrente ha censurato la motivazione del Tribunale di sorveglianza per presunta violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 47 Ord. Pen., lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il lungo e positivo percorso rieducativo, l'attuale attività lavorativa e la reale volontà di reinserimento sociale, e che il riferimento al legame sentimentale con una donna residente in Venezuela sarebbe inconferente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto un'adeguata e congrua valutazione, considerando sia la gravità del reato e la contiguità con criminalità organizzata dedita al traffico internazionale di stupefacenti sia gli elementi positiv i relativi al comportamento del condannato durante la detenzione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
La Corte richiama il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova, il giudice deve tener conto della tipologia e della gravità dei reati commessi ma deve soprattutto valutare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti per verificare la presenza di segni di positiva evoluzione e l'assenza di pericolo di commissione di nuovi reati
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata quale principio secondo cui, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità, occorrono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in mancanza, la sanzione può essere irrogata
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare prioritariamente il comportamento e la situazione del condannato dopo la commissione del reato per decidere sull'affidamento in prova: non basta la gravità del reato, ma è centrale verificare segnali concreti di rielaborazione e di reinserimento sociale
- La gravità del reato e i rapporti con ambienti di criminalità organizzata possono giustificare il diniego dell'affidamento in prova se sussiste un concreto rischio di recidiva o di ricostituzione di contatti pericolosi
- Elementi come lavoro esterno e permessi premio costituiscono circostanze positive ma non sono automaticamente determinanti: devono essere valutati nel complesso con le risultanze peritali e i rischi residui
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito; le censure devono riguardare specifici profili di legge o di motivazione per non essere dichiarate inammissibili
- Il riferimento a circostanze personali (ad es. legami sentimentali) può essere considerato rilevante se attinente al rischio di ripresa di contatti con contesti criminali, ma la loro valutazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice
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