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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08475/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato le sue precarie condizioni sociali. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, assumendo che la decisione si sarebbe fondata solo sui precedenti penali senza considerare ulteriori elementi favorevoli, come le condizioni di vita disagiate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua, fondata sui numerosissimi precedenti penali dell'imputato per stupefacenti, furto e rapina e sulla mancanza di elementi positivi di segno contrario. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che l'elevatissimo numero di precedenti penali escludeva l'accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1, e ultimo comma, c.p. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624 c.p.

    Norme poste a fondamento della declaratoria di responsabilità per il tentato furto contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 164, comma 2, n. 1, e ultimo comma, c.p.

    Richiamato per escludere la concedibilità della sospensione condizionale della pena in presenza di un elevatissimo numero di precedenti penali incompatibile con l'accesso al beneficio.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare il mero apprezzamento di merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo che la motivazione del diniego sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • Una pluralità significativa di precedenti penali, specie se riferiti a reati della stessa o di analoga indole, può legittimare il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato e giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il quadro complessivo, in particolare i precedenti penali, renda incompatibile la prognosi favorevole richiesta dall'istituto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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