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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30128/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava la sussistenza di una cosca autonoma "Cracolici" e la sua appartenenza/ruolo apicale nella stessa (art. 416-bis c.p.), lamentando carenze probatorie e indebito richiamo a sentenze pregresse (es. "Crimine", "Rinascita Scott"). Contestava altresì la gravità indiziaria relativa ai reati connessi al narcotraffico (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90), deducendo che la coltivazione fosse riconducibile a canapa "light" e richiamando una precedente assoluzione per detenzione di 25 kg di marijuana; eccepiva il divieto del bis in idem e la mancata prova della affectio societatis e della capacità intimidatoria esterna.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Il Collegio ha ritenuto infondati i motivi di doglianza: le indagini (intercettazioni, geolocalizzazioni GPS, videosorveglianza, pedinamenti, sequestri ripetuti di piantagioni) avrebbero dimostrato l'esistenza di una articolazione 'ndranghetistica autonoma denominata "Cracolici", collegata ad altre articolazioni calabresi, impegnata in coltivazione e spaccio di stupefacenti e nella gestione di appalti. È stato ritenuto provato il ruolo operativo dell'odierno ricorrente nella gestione di una piantagione (circa 800 piante) e nei rapporti con un militare corrotto che agevolava le coltivazioni. La Corte ha inoltre escluso il bis in idem, rilevando che l'attuale contestazione riguarda un diverso e più ampio progetto criminoso, temporale e personale rispetto alla precedente vicenda. Ha confermato che, sebbene esista la normativa sulla canapa "light" (art. 4, comma 5, legge 242/2016), gli elementi investigativi indicano che le coltivazioni erano utilizzate in un contesto illecito e che la sostanza sequestrata presentava un livello di THC (media 0,4%) che, nell'ambito dell'attività complessiva e del modus operandi, non esclude l'illiceità posta in essere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma richiede, oltre alla struttura associativa, l'avvalimento della forza di intimidazione o la condizione di assoggettamento. La Corte osserva che, nel caso di mafie storiche come la 'ndrangheta, può valorizzarsi la complessiva produzione probatoria e le statuizioni giurisdizionali pregresse per dimostrare la capacità intimidatoria, riservando l'accertamento puntuale solo ai gruppi di nuova costituzione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    Riguardano il traffico e la detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per tali reati sulla base di sequestri, intercettazioni, geolocalizzazioni e modalità organizzative (coltivazioni, basi logistiche, complicità di un appartenente alle forze dell'ordine).

  • art. 4, comma 5, legge 242/2016

    "se il contenuto complessivo della coltivazione risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore"

    La norma fissa soglie di THC per la nozione di "canapa light"; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mera presenza di documentazione formale e valori analitici non escluda l'illecito quando il contesto investigativo dimostra un sistema organizzato volto alla produzione e allo spaccio di sostanze con finalità illecite.

  • art. 434 cod. proc. pen. (revoca della sentenza)

    La difesa aveva invocato la revoca di una precedente sentenza per far valere nuove prove; la Corte ricorda che il riesame di sentenze irrevocabili richiede la procedura di revoca ex art. 434 per valorizzare elementi sopravvenuti; tuttavia nel caso di specie è stato ritenuto che le nuove risultanze integrano un quadro diverso e non configurano un idem.

  • Principio del ne bis in idem

    Richiede identità di fatto e di causa tra procedimenti per impedire duplicazione di responsabilità; la Corte ha escluso il ne bis in idem perché l'odierna imputazione riguarda un progetto criminoso più ampio, con diverso arco temporale, diverso numero di soggetti e modalità organizzative rispetto alla vicenda per la quale il ricorrente era stato assolto.

Massime di principio

  • Per reati di tipo mafioso (art. 416-bis) in contesti di mafie storiche, la giurisprudenza può valorizzare compendi probatori e statuizioni pregresse per dimostrare la capacità intimidatoria; per gruppi di nuova formazione è invece necessario un più preciso accertamento degli elementi esterni di assoggettamento.
  • Intercettazioni, geolocalizzazioni GPS, videosorveglianza, pedinamenti e ripetuti sequestri di piantagioni costituiscono un insieme probatorio forte per sostenere la gravità indiziaria in materia di narcotraffico e associazione mafiosa.
  • Il criterio del bis in idem opera solo se sussiste identità sostanziale di fatto, tempo e soggetti: una precedente assoluzione non preclude nuove indagini quando emergano fatti nuovi, più estesi o diversi soggettivamente e temporalmente.
  • La normativa sulla canapa "light" (soglie di THC) è rilevante ma non decisiva: valori analitici compatibili con la legge non escludono responsabilità se l'attività è inserita in un più ampio disegno criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze illecite e alla elusione dei controlli.
  • La complicità o l'agevolazione da parte di pubblici ufficiali o forze dell'ordine (anche documentata da pagamenti o omissioni) è elemento aggravante e rafforza l'ipotesi dell'organizzazione criminosa e della sua operatività.

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