Cassazione Penale, Sentenza n. 813/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impetrazione avverso il decreto che confermava la confisca di prevenzione di beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi: il ricorrente censura l'affermazione di pericolosità qualificata sulla base del reato di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori (art.12-quinquies d.l. 306/1992), la mancata valutazione del dolo specifico da parte del giudice della prevenzione dopo la declaratoria di prescrizione in primo grado, l'insufficiente prova della pericolosità generica e della derivazione di redditi illeciti dalle condotte di usura/estorsione e la mancata correlazione temporale tra manifestazioni di pericolosità e acquisizione/trasferimenti di taluni immobili e rapporti finanziari (questi ultimi, secondo il ricorrente, riconducibili a provvista lecita precedente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondate le censure relative alla pericolosità qualificata, osservando che quando la qualificazione si fonda su fattispecie tipiche di reato (qui l'art.12-quinquies) anche in sede di prevenzione è necessario accertare, almeno a livello indiziario, tutti gli elementi costitutivi del reato ivi compreso l'elemento psicologico (dolo specifico). Di conseguenza il decreto è stato annullato con rinvio, limitatamente a tale profilo, alla Corte di appello di Roma per nuova valutazione. Invece la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della pericolosità generica basata sulle condanne (anche non definitive) per usura ed estorsione e ha respinto le censure relative alla mancanza di correlazione temporale dei rapporti finanziari impugnati (considerando assertive e non documentate le distinte allegazioni del ricorrente in cassazione). Quanto agli immobili, la valutazione resta parzialmente connessa alla rivisitazione del profilo della pericolosità qualificata e pertanto le censure risultano al momento assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
sulla base di elementi di fatto, [...] viv[e] abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose
Disciplina le misure di prevenzione patrimoniali; l'art.1 e l'art.4 individuano la pericolosità generica e qualificata come presupposto per la confisca di prevenzione; la valutazione può prescindere dall'accertamento penale definitivo ma richiede adeguata consistenza indiziaria
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce i presupposti della pericolosità qualificata collegata a condotte di trasferimento fraudolento/possesso ingiustificato di valori; quando la qualificazione si fonda su fattispecie penali, occorre valutare gli elementi tipici anche sul piano psicologico
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, comma 1 (conv. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
Norma penale sulle condotte di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori con dolo specifico finalizzato anche all'elusione di misure di prevenzione; in sede di prevenzione la configurabilità del reato richiede, a livello indiziario, l'accertamento anche dell'elemento psicologico
art. 512-bis cod. pen.
Dal 6 aprile 2018 la precedente fattispecie (art.12-quinquies d.l. 306/1992) è stata assorbita in questa norma; resta fermo il carattere di dolo specifico della fattispecie
art. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011
Limitano il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alle ipotesi di violazione di legge (sostanziale o processuale) e alla mancanza o apparenza della motivazione; contestazioni meramente di merito o di adeguatezza motivazionale non sono ammesse in cassazione
art. 192 cod. proc. pen.
Richiami alla regola della prova richiesta in sede penale: la Corte evidenzia che il procedimento di prevenzione può fondarsi su elementi indiziari di minore efficacia rispetto a quelli richiesti per la condanna penale, purché dotati di adeguata consistenza
Massime di principio
- Il procedimento di prevenzione è autonomo rispetto al processo penale: può utilizzare elementi emersi nel processo anche se quest'ultimo si è concluso con proscioglimento o prescrizione, purché sussista adeguata consistenza indiziaria.
- Quando la pericolosità qualificata si fonda su condotte tipiche di reato che richiedono dolo specifico, il giudice della prevenzione deve accertare, almeno a livello indiziario, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, compreso l'elemento psicologico.
- La pericolosità generica può essere riconosciuta anche sulla base di condanne non definitive e su elementi probatori meno stringenti rispetto al grado di certezza richiesto per la condanna penale, purché la motivazione non sia assente o meramente apparente.
- In cassazione nei procedimenti di prevenzione le censure ammesse sono principalmente di legge o relative all'assenza/apparenza della motivazione: questioni di merito o deduzioni probatorie non documentate in altri gradi non vengono riaperte liberamente.
- La correlazione temporale tra acquisizione/trasferimento dei beni e le manifestazioni di pericolosità è essenziale: i beni ottenuti mediante reimpiego di proventi illeciti sono confiscabili, ma l'onere di dimostrare l'asserita provvista lecita ricade su chi la allega e deve essere documentato nel processo.
- Allegazioni o consulenze di parte non allegate o non riprodotte nel ricorso in cassazione non possono essere valorizzate per contrastare le valutazioni del giudice di merito.
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