Sentenza del 07/05/2018 n. 5454 - Comm. Trib. Prov. Catania
Intimazione di pagamento - Ricorso - Atto presupposto impugnato separatamente - Violazione ne bis in idem - Inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso contro l'intimazione di pagamento è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La regolare notifica dell'atto presupposto e la sua autonoma impugnazione impediscono di utilizzare l'intimazione per riproporre le medesime censure già sottoposte al giudice. La decisione è conforme alla sentenza n. 5686/2016 della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'intimazione di pagamento riproponendo gli stessi motivi già dedotti in un precedente ricorso contro l'avviso di accertamento presupposto. Poiché tale avviso risultava regolarmente notificato ed era stato separatamente impugnato, la nuova impugnazione dell'intimazione mirava sostanzialmente a ottenere una seconda pronuncia sulle medesime contestazioni, in violazione del principio del ne bis in idem processuale.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'impugnazione degli atti della riscossione e degli atti impositivi deve rispettare l'ordine e i termini previsti dalla legge. Se l'atto presupposto è stato regolarmente notificato e autonomamente impugnato, l'intimazione successiva non può essere utilizzata per riproporre gli stessi motivi, poiché il ricorso è inammissibile per duplicazione della controversia.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto, come un avviso di accertamento, è stato regolarmente notificato e già impugnato, le relative contestazioni devono essere esaminate esclusivamente in quel giudizio.
- L'impugnazione di un successivo atto della riscossione non consente, di regola, di riproporre gli stessi motivi già dedotti contro l'atto presupposto.
- Un atto successivo può essere impugnato per vizi propri, come irregolarità della notifica, errori di calcolo o mancanza dei presupposti per la riscossione, ma non per riaprire una controversia già pendente o definita sugli stessi fatti.
- Prima di proporre un nuovo ricorso occorre verificare quali atti siano stati notificati, quali siano stati già impugnati e se i motivi coincidano, per evitare l'inammissibilità derivante dalla violazione del ne bis in idem.
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