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Sentenza

Sentenza n. 13563/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero Istruzione prot.n.45723 del 15.11.2024, con cui viene rigettata l’istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell’asrt.16 D.Lgs.206/2007 relativamente all’insegnamento nelle classi di concorso “ADML” “ADMM” “ADSL” e “ADSS” (sostegno nelle scuole secondarie di primo, secondo grado e laureati); - di ogni altro atto presupposto o collegato e comunque incompatibile con il presente ricorso, ivi compreso il parere del M.U.R. prot.n.8644 del 5.6.2024, non meglio conosciuto;

Giustizia amministrativa202500539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento di attestati di formazione conseguiti in Spagna per l'insegnamento specializzato sul sostegno nelle scuole secondarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di riconoscimento professionale presentata ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007 e riferita all'insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie. L'amministrazione ha ritenuto che l'attestato spagnolo non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti giuridici minimi per il riconoscimento in Italia; ha inoltre svolto un confronto tra il percorso seguito all'estero e quello previsto dal d.m. 30 settembre 2011, ravvisando differenze quantitative e qualitative incolmabili e una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. La ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, nullità ex art. 21-septies l. 241/1990, violazione degli artt. 6 e 10 ss. l. 241/1990, degli artt. 4 e 16 ss. d.lgs. 206/2007 e delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, violazione dei doveri di buona e corretta amministrazione, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento e disparità di trattamento. In particolare, ha contestato che la natura non ufficiale o non abilitante del titolo, la diversa denominazione del percorso formativo e lo svolgimento blended di parte delle attività potessero giustificare il diniego senza un esame concreto delle competenze acquisite e senza valutare misure compensative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha chiarito che il riconoscimento automatico previsto dalla direttiva 2005/36/CE presuppone, in linea generale, che la qualifica consenta l'esercizio della professione nello Stato d'origine; tuttavia, anche quando la fattispecie non rientri nell'ambito applicativo della direttiva e il titolo non sia riconosciuto o abilitante nello Stato d'origine, le autorità dello Stato ospitante devono considerare l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze dell'interessato e confrontarlo con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale, alla luce delle libertà di circolazione e di stabilimento previste dagli artt. 45 e 49 TFUE. Il Ministero ha fondato il diniego su rilievi generali e formali, senza adeguatamente considerare la documentazione relativa a un corso di 1500 ore e la significativa sovrapposizione delle materie con quelle del percorso italiano. La motivazione è stata quindi ritenuta illogica, contraddittoria e insufficiente. Inoltre, l'amministrazione non ha valutato la possibilità di imporre misure compensative, eventualmente consistenti in ulteriori ore di didattica, tirocinio o laboratorio, idonee a colmare le differenze formative. L'assenza di un titolo abilitante non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, poiché anche in presenza di divergenze sostanziali le competenze possono essere riconosciute o integrate mediante misure compensative proporzionate. Il diniego è stato annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza mediante un'approfondita valutazione della formazione e dell'esperienza professionale complessivamente acquisite e dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    Disciplina la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero; l'amministrazione deve valutare la qualificazione secondo il sistema di riconoscimento applicabile.

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    La direttiva fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri; l'effetto del riconoscimento è consentire l'accesso alla stessa professione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante.

    Il riconoscimento previsto dalla direttiva presuppone, in via ordinaria, che la qualifica consenta al titolare di esercitare la professione nello Stato d'origine.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Richiamato quale disposizione corrispondente all'art. 4 della direttiva 2005/36/CE quanto agli effetti del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, impongono allo Stato ospitante di considerare complessivamente diplomi, certificati, titoli ed esperienza pertinenti e di confrontarli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, quando dal confronto emergano differenze formative, l'imposizione di misure compensative prima o ai fini del riconoscimento.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per la nullità del provvedimento; la sentenza accoglie il ricorso per i vizi sostanziali di motivazione, illogicità e mancata valutazione delle misure compensative.

  • d.m. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione nelle attività di sostegno; costituisce il parametro del confronto, ma le differenze rispetto al percorso estero non giustificano automaticamente il diniego.

Massime di principio

  • Quando una domanda di riconoscimento professionale di una formazione conseguita in un altro Stato membro non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, l'amministrazione deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti e confrontarlo concretamente con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • La mancata abilitazione del titolo nello Stato d'origine o la sua natura di titolo non ufficiale non può costituire, di per sé, una barriera preconcetta al riconoscimento della formazione: l'amministrazione deve esaminare le competenze effettivamente acquisite e la loro eventuale corrispondenza, anche parziale, con quelle richieste nello Stato ospitante.
  • Il diniego di riconoscimento è illegittimo quando si fonda su differenze formative esposte in termini generali e formali, senza una motivazione concreta che consideri i contenuti, la durata, le modalità e le competenze risultanti dalla documentazione prodotta dall'interessato.
  • Quando il confronto tra la formazione estera e quella nazionale evidenzia una corrispondenza parziale o differenze sostanziali, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, anche mediante ulteriori attività didattiche, di tirocinio o di laboratorio, prima di negare il riconoscimento.
  • L'amministrazione, nel riesaminare una domanda di riconoscimento professionale, deve valutare complessivamente la formazione e l'esperienza professionale dell'interessato e motivare specificamente le ragioni per cui eventuali misure compensative non siano idonee a colmare le differenze riscontrate.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazione
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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