Sentenza del 21/01/2015 n. 859 - Comm. Trib. Prov. Roma
Contenzioso - trattazione e decisione - impossibilità di sostituire la discrezionalità tecnica esercitata dall'ufficio fiscale con quella del giudice - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la ricostruzione sintetica del reddito effettuata dall'Ufficio sulla base dell'incongruenza tra il reddito dichiarato e le spese sostenute. La contestazione riguardava anche il principio secondo cui il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell'Amministrazione, ma deve verificare la legittimità e la correttezza dell'accertamento alla luce delle prove fornite dal contribuente.
La decisione
È stato riconosciuto che, nell'accertamento sintetico, il contribuente può fornire elementi e prove idonei a confutare la ricostruzione reddituale dell'Ufficio già durante il contraddittorio e anche successivamente, nel corso del giudizio. Il giudice non può sostituire la propria discrezionalità tecnica a quella dell'Amministrazione, ma deve esaminare le prove offerte e verificare se esse superino la presunzione derivante dalle spese sostenute. La massima non specifica l'esito concreto favorevole o sfavorevole del giudizio, pertanto non è possibile individuare con certezza il vincitore processuale.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, la differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute costituisce una base presuntiva che il contribuente può contestare mediante prova contraria.
- La prova contraria può essere prodotta non solo nel contraddittorio amministrativo, ma anche durante il successivo processo tributario.
- Il contribuente dovrebbe documentare l'origine delle somme utilizzate per sostenere le spese, ad esempio indicando redditi esenti o già tassati, risparmi pregressi, finanziamenti, donazioni o disponibilità patrimoniali precedenti.
- Il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nelle valutazioni tecnico-discrezionali, ma deve controllare la logicità, la motivazione e la fondatezza dell'accertamento, valutando concretamente le prove fornite dal contribuente.
- La mancata produzione di prove durante il contraddittorio non impedisce necessariamente di produrle in giudizio, purché siano pertinenti, attendibili e idonee a spiegare la disponibilità delle somme impiegate.
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