Sentenza n. 4712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Napoli che aveva accolto l’ottemperanza relativa al beneficio della carta elettronica per docente, liquidando però le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, nonché delle disposizioni sui parametri professionali e sul decoro della professione forense, poiché l’importo liquidato dal primo giudice sarebbe stato considerevolmente inferiore ai minimi tariffari previsti dai decreti ministeriali applicabili. Il TAR aveva motivato la riduzione richiamando la serialità e la non complessità del contenzioso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione di riferimento anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia non presentava particolare complessità ed era seriale, circostanza che può essere valorizzata per ridurre il compenso in quanto indice di un minore impegno difensivo. La serialità non consente però di scendere sotto la soglia minima risultante dai parametri applicabili. Le spese del primo grado sono state quindi liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono state compensate, in ragione del parziale accoglimento della pretesa economica, essendo stata richiesta una liquidazione superiore a quella riconosciuta.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza di primo grado, oggetto dell’ottemperanza, aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per docente per gli anni scolastici richiesti.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Sono richiamati dall’appellante in relazione ai criteri di liquidazione e regolazione delle spese processuali.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante richiamo a precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 2, comma 1, D.M. 55/2014
Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.
Il rispetto dei parametri assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso; la serialità e la minore complessità possono incidere sulla quantificazione, senza giustificare somme meramente simboliche o inferiori alle soglie minime applicabili.
art. 4, comma 4, D.M. 147/2022
La riduzione prevista dalla disposizione è stata considerata nel calcolo, ma l’importo liquidato dal TAR risultava comunque inferiore ai valori minimi applicabili.
D.M. 147/2022
I valori tariffari relativi allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200 costituiscono il parametro per verificare la congruità della liquidazione delle spese.
D.M. 55/2014
I parametri forensi rilevano per la proporzione del compenso all’attività svolta e consentono di valorizzare la serialità quale indice di minore impegno difensivo.
art. 2233 c.c.
È richiamato dall’appellante a tutela del decoro professionale e dell’adeguatezza del compenso.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o comunque incompatibili con la proporzione tra prestazione professionale e compenso.
- La serialità e la non particolare complessità del contenzioso possono essere valorizzate per ridurre il compenso professionale secondo i parametri forensi, in quanto indici di un minore impegno difensivo, anche se la serialità non costituisce di per sé un’autonoma deroga al principio della soccombenza.
- La serialità della controversia non consente al giudice di liquidare le spese al di sotto delle soglie minime risultanti dai parametri normativi applicabili, anche dopo avere applicato le riduzioni previste.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; la motivazione non è invece necessariamente distinta quando la regolazione segue tale regola, purché la quantificazione non sia simbolica e rispetti i parametri applicabili.
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