Ordinanza n. 3565/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 05.08.2025, notificato in data 06.12.2025, con il quale viene respinta l'istanza di cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 05.01.2023, ai sensi dell'art. 9 della L. 5 febbraio 1992 n. 91, K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto l'istanza di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Dal testo emerge che il rigetto è stato fondato sull'emersione, nel corso dell'istruttoria, di elementi relativi alla richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso, ma dispone l'acquisizione della documentazione istruttoria posta a base del diniego, con cautele dirette a proteggere le fonti informative e a non pregiudicare l'attività di intelligence.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare entro il 22 maggio 2026 la documentazione istruttoria sulla quale si fonda il diniego, adottando stralci e omissis a tutela delle fonti di informazione e dell'attività di intelligence; in alternativa, dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni che rendano ragionevole la mancata trasmissione degli atti. La documentazione dovrà essere depositata in doppia busta, con indicazione riservata per la camera di consiglio del 27 maggio 2026. Il relativo esame sarà consentito esclusivamente al Collegio e al difensore nella camera di consiglio fissata, senza estrazione di copia, per consentire l'attività difensiva della parte. La trattazione è stata rinviata al 27 maggio 2026. L'ordinanza non decide la domanda cautelare né il merito e non contiene una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR per acquisire la documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego della cittadinanza italiana è fondato su elementi istruttori riferiti a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, il giudice amministrativo può acquisire la documentazione posta a base del provvedimento per verificare la fondatezza della decisione.
- L'acquisizione e l'esame di atti istruttori contenenti informazioni sensibili per la sicurezza possono essere subordinati a cautele quali stralci, omissis, deposito riservato e divieto di estrazione di copia, bilanciando esigenze di difesa, tutela delle fonti informative e salvaguardia dell'attività di intelligence.
- Qualora l'amministrazione ritenga di non poter trasmettere la documentazione istruttoria per ragioni di sicurezza, deve indicare in una relazione le specifiche ragioni che rendono ragionevole tale mancata trasmissione.
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