Cassazione Civile, Ordinanza n. 27030/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Fermo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per contributi condominiali asseritamente non versati, riferiti al bilancio preventivo 2012 approvato con delibera assembleare del 27 febbraio 2012. Il condomino ingiunto aveva proposto opposizione deducendo che, con la medesima delibera, l'assemblea aveva riconosciuto in suo favore un credito a titolo di rimborso per lavori di impermeabilizzazione eseguiti a proprie spese sul terrazzo a livello, e che tale credito doveva essere compensato con le somme richieste dal condominio. Il condominio, resistendo, sosteneva invece che il credito del condomino fosse già stato assorbito/compensato con poste del bilancio consuntivo 2011 relative a lavori straordinari non pagati. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; in appello il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato solo parziale compensazione, condannando il condomino al pagamento del residuo. Il condominio ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1117, 1135, 1136 e 1137 c.c., per avere il Tribunale ritenuto rilevanti pagamenti/partite che, secondo il ricorrente, erano già inglobati nella delibera approvativa non impugnata e quindi non potevano essere nuovamente ricalcolati; (2) censura sulla produzione in appello di un'email nuova, ammessa con riserva, ritenuta dal ricorrente posta a base della decisione e quindi invalidante la sentenza.
Norme richiamate
artt. 1117, 1135, 1136, 1137 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la delibera assembleare approvativa del bilancio e dei riparti vincola i condomini se non impugnata, e che il giudice non può ricalcolare liberamente poste già approvate.
artt. 1241 ss. c.c.
La Corte distingue la compensazione propria disciplinata da tali norme dalla compensazione impropria/atecnica, che opera come mero accertamento contabile del saldo tra partite derivanti dal medesimo rapporto.
art. 1137 c.c.
La mancata impugnazione della delibera assembleare è valorizzata dalla Corte come ostativa a contestazioni che implichino nuove valutazioni su poste già approvate e non impugnate.
art. 348 c.p.c.
La Corte afferma di poter decidere nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e, nel contesto del secondo motivo, per il tema della produzione documentale in appello.
Massime di principio
- Quando crediti e debiti tra condominio e condomino derivano dal medesimo rapporto gestionale e dallo stesso esercizio contabile, la loro reciproca elisione può integrare una compensazione impropria o atecnica, che si risolve in un mero saldo contabile e non richiede l'eccezione di parte né una domanda riconvenzionale.
- La compensazione impropria non è soggetta alla disciplina tipica della compensazione propria di cui agli artt. 1241 ss. c.c.: il giudice può accertare direttamente il saldo finale delle partite contrapposte.
- Se una delibera assembleare che approva bilanci e riparti non viene impugnata, il giudice non può sovvertire quel contenuto mediante una diversa imputazione di pagamenti o di poste già considerate nella delibera stessa, salvo che si tratti di profili non coperti dall'approvazione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, la mancata impugnazione della delibera può escludere la possibilità di contestare in via incidentale il contenuto contabile del deliberato quando l'impugnazione sarebbe stata necessaria per rimettere in discussione l'esonero o la compensazione invocati.
- In presenza di una decisione corretta nel risultato e senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito, rigettando direttamente l'opposizione al decreto ingiuntivo.
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