Cassazione Penale, Sentenza n. 14058/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della I Sezione n. 49341/2023 della Corte di Cassazione. Il ricorrente denunciava errori di fatto e materiale: (i) contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, con annullamento limitato agli aumenti di pena per i reati unificati per continuazione ma motivazione che, a suo dire, accoglieva più ampie censure; (ii) omessa individuazione del reato più grave nell'ambito della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse; (iii) omissione di considerare una precedente sentenza (Corte d'appello Napoli 29/06/2005 irrev. 28/06/2006) che aveva già unificato il reato di cui all'art. 416-bis; (iv) vizio nella valutazione sull'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e nell'ordine di applicazione tra cumulo moderato e riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate attengono a errori di valutazione e di diritto (ricostruzione del significato delle norme e delle valutazioni di merito) non rientranti nell'ambito dell'errore materiale o di fatto rimesso al rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. La Corte ha comunque chiarito che, nella lettura complessiva della sentenza n. 49341/2023, la sua declaratoria di annullamento e la motivazione miravano alla rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio nella parte relativa agli aumenti per continuazione, essendo preliminare l'individuazione del reato più grave; ciò escludeva qualsiasi pregiudizio per il ricorrente e rendeva infondate le doglianze. La Corte ha altresì richiamato principi di giurisprudenza sulla delimitazione del rimedio ex art. 625-bis e sull'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. (che, se la continuazione è con reato già giudicato e la pena più grave è stata inflitta in quella sentenza irrevocabile, va applicato prima della riduzione per il rito abbreviato). Nel testo disponibile la parte finale è tronca; la decisione conclude comunque con l'inammissibilità del ricorso e con conseguenti statuizioni sulle spese/condanne processuali (il dispositivo riportato nel documento è interrotto).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso per errore materiale e per errore di fatto contro le decisioni della Corte di cassazione; la Corte chiarisce che il rimedio è circoscritto e non copre errori di valutazione giuridica o di interpretazione delle motivazioni.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio che impone l'individuazione del reato più grave quando si riconosce la continuazione, poiché su quello va calcolata la pena base e gli aumenti per i reati satellite.
art. 81 cod. pen.
Regola l'unificazione delle pene; nel caso concreto è centrale per la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento della continuazione.
art. 78 cod. pen.
Criterio moderatore del cumulo materiale: la Corte afferma che, quando la continuazione è con un reato già giudicato e la pena più grave è stata inflitta da quella sentenza irrevocabile, il criterio moderatore deve operare prima della riduzione per il rito abbreviato.
art. 416-bis cod. pen.
Delitto associativo (mafia): rilevanza nella determinazione del reato più grave e nella valutazione delle unificazioni pregresse che incidono sul calcolo della continuazione.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio di autorità di cosa giudicata parziale: l'annullamento limitato non estende la decisione alle parti della sentenza non essenziali rispetto alla parte annullata; la Corte precisa i limiti dell'effetto preclusivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle sanzioni pecuniarie per proposizione temeraria; la Corte dichiara che, non essendovi colpa della parte, non è stata irrogata la sanzione prevista dall'art. 616 (il testo è però interrotto nella parte finale).
Cost., artt. 3, 13, 24, 27
Richiamati per i principi di parità di trattamento, libertà personale, diritto di difesa e funzione rieducativa e proporzionalità della pena, a fondamento della ricostruzione sul trattamento sanzionatorio e sull'ordine di applicazione delle regole di cumulo e riduzione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di fatto (svista oggettiva), non per valutazioni giuridiche o di merito; le doglianze di diritto vanno proposte con i rimedi ordinari.
- Quando la Corte di cassazione annulla per omessa individuazione del reato più grave nell'ipotesi di continuazione, ciò comporta la necessità di una nuova dosimetria da parte del giudice di rinvio: l'annullamento parziale può implicare la rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
- Se la continuazione è con un reato già giudicato e la pena più grave risulta imposta da quella sentenza irrevocabile, il criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. deve essere applicato prima della riduzione per il rito abbreviato per assicurare parità di trattamento tra situazioni analoghe.
- Un apparente contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza della Cassazione va valutato complessivamente: se dalla lettura globale emerge una volontà decisoria univoca (es. nuova dosimetria per continuazione) non si configura un errore di fatto correggibile con il rimedio straordinario.
- In casi complessi che coinvolgono più sentenze intervenute in tempi diversi e questioni di unificazione/continuazione, è preferibile contestare le questioni di diritto con i mezzi ordinari di impugnazione ove possibile, e riservare il ricorso ex art. 625-bis a casi chiari di svista materiale o di fatto.
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