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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1467/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 15 marzo 2018, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale con cui era stata aumentata la rendita di un appartamento, nell’ambito della revisione prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente, rilevando l’insufficienza della motivazione dell’atto. L’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che la procedura era stata attivata su richiesta del Comune dopo aver rilevato uno scostamento superiore al 35% tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello relativo all’insieme delle microzone comunali, e che erano quindi integrati i presupposti per la revisione. Ha inoltre richiamato la distinzione tra revisione generalizzata per microzone e revisione puntuale e la pronuncia della Corte costituzionale n. 249/2017.

La decisione

La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso dell’Agenzia. Ha ribadito che, nella revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’atto deve indicare non soltanto lo scostamento tra i rapporti di valore e gli atti amministrativi che fondano la procedura, ma anche gli elementi concreti riferibili all’immobile e alla microzona che hanno determinato il nuovo classamento, inclusi la qualità urbana e ambientale e i caratteri edilizi dell’edificio e della singola unità. Il mero richiamo all’aumento dei valori della microzona o ai presupposti normativi, formulato in modo standardizzato, non è sufficiente; la motivazione non può essere integrata in giudizio e la possibilità per il contribuente di difendersi non sana il difetto originario. La CTR aveva correttamente rilevato che l’avviso non esponeva le caratteristiche intrinseche dell’immobile idonee a giustificarne la riclassificazione e che il pregio della microzona non determinava di per sé l’attribuzione della categoria A/2. Le spese di tutti i gradi sono state interamente compensate, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    La revisione per microzone è legittimamente motivata solo se l’atto, oltre a indicare lo scostamento generale e gli atti presupposti, espone gli elementi concreti relativi al contesto e alle caratteristiche dell’edificio e della singola unità che hanno inciso sul classamento.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L’atto amministrativo deve rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nell’aggiornamento catastale diffuso ciò richiede una motivazione concreta e specifica, non una formula generica.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento si atteggia diversamente a seconda che l’Amministrazione effettui modifiche di iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che ne risulti già munita.

    La motivazione degli atti tributari di classamento è soggetta allo Statuto del contribuente e deve essere più ampia quando l’amministrazione modifica d’ufficio un classamento già attribuito, dovendo rendere evidenti gli elementi che giustificano la variazione.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

    Categoria e classe sono determinate secondo criteri distinti: la categoria considera destinazione funzionale e caratteri tipologici e costruttivi; la classe considera sia la qualità urbana e ambientale della microzona sia le caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato. La motivazione del riclassamento deve quindi dar conto degli elementi concretamente pertinenti.

  • art. 9, D.P.R. n. 138/1998

    il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica

    La revisione parziale per microzone resta assoggettata alle regole generali sulla revisione del classamento e non è rimessa alla piena discrezionalità amministrativa; lo scostamento costituisce il presupposto della procedura, ma non esaurisce i requisiti di motivazione dell’atto.

Massime di principio

  • Nella revisione catastale d’ufficio prevista per una microzona, il richiamo allo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali e agli atti amministrativi presupposti non basta, da solo, a motivare il nuovo classamento: l’atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla riclassificazione della singola unità.
  • La motivazione del riclassamento deve considerare, secondo la natura della variazione, sia i fattori posizionali — qualità urbana e ambientale della microzona — sia i fattori edilizi relativi al fabbricato e all’unità immobiliare; il pregio della zona non comporta automaticamente una determinata categoria o classe per tutti gli immobili che vi si trovano.
  • Una motivazione standardizzata che richiami in modo assertivo i presupposti normativi della revisione non soddisfa l’obbligo di motivazione dell’atto catastale.
  • L’amministrazione non può integrare nel giudizio d’impugnazione la motivazione originaria dell’atto; la concreta possibilità del contribuente di svolgere le proprie difese non sana una motivazione insufficiente, che va valutata sulla base degli elementi esposti nell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi

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