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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09210/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socio di società a ristretta base partecipativa. L’Ufficio aveva attribuito al socio un maggior reddito, ritenendo distribuiti utili extracontabili accertati in capo alla società, la quale non aveva presentato dichiarazione fiscale per l’anno 2007. Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di merito; 2) nullità dell’avviso per difetto di legittimazione del firmatario e irregolarità della delega di sottoscrizione; 3) nullità della costituzione in appello dell’Ufficio per difetto di rappresentanza/legittimazione processuale; 4) mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; 5) violazione delle regole sul litisconsorzio necessario, sostenendo che dovesse essere coinvolta anche la società; 6) vizio motivazionale sulla questione dell’attribuzione al socio del reddito extracontabile e sulla pendenza del giudizio relativo all’accertamento emesso alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ed è stato comunque ritenuto infondato, poiché la sottoscrizione dell’avviso da parte di funzionario delegato è valida come delega di firma e non richiede l’indicazione nominativa del delegato se è individuata la qualifica. Il terzo motivo è stato respinto perché il difetto di sottoscrizione/legittimazione della costituzione dell’Ufficio non era rilevabile d’ufficio e, comunque, la rappresentanza dell’articolazione periferica dell’Agenzia può spettare al capo ufficio o al preposto all’ufficio legale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per commistione di mezzi di impugnazione ed è stato comunque ritenuto infondato, poiché per le imposte dirette accertate a tavolino non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Il quinto motivo è stato respinto: la Corte ha precisato che, nell’accertamento del maggior reddito imputato al socio di società di capitali a ristretta base, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, ma solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di critica alla sufficienza della motivazione e non di omesso esame di un fatto decisivo; inoltre il vizio non è denunciabile in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ribadisce che non può essere cumulat o in modo promiscuo con il vizio motivazionale quando ciò impedisce di distinguere i profili di censura.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente la denuncia dell'error in procedendo, inclusa la motivazione apparente o mancante quale violazione del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più censure sulla mera insufficienza o illogicità della motivazione.

  • art. 35 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sull'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma sull'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a presidio del requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; la delega di firma è valida come decentramento interno e non richiede necessariamente il nome del delegato se è individuata la qualifica.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione processuale dell'Ufficio; la Corte afferma che il relativo difetto non era rilevabile d'ufficio in assenza di eccezione specifica e che la rappresentanza dell'Agenzia è comunque riconducibile al capo ufficio o al preposto all'ufficio legale.

  • art. 182 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla regolarizzazione della rappresentanza processuale; la Corte non ne ravvisa la violazione nei termini prospettati.

  • art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'applicabilità delle norme del codice di procedura civile al processo tributario, nei limiti della disciplina speciale.

  • art. 12 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'assistenza tecnica obbligatoria e la differenza rispetto agli uffici esonerati; la Corte non accoglie la tesi.

  • art. 10 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato come base della legittimazione processuale degli enti impositori nel processo tributario.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato per la rappresentanza processuale dell'articolazione periferica dell'Agenzia delle entrate.

  • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992

    prevede il litisconsorzio necessario quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti; la Corte esclude che ricorra nel caso di accertamento del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa.

  • art. 57 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato nella sentenza di merito per ritenere nuova la questione sul litisconsorzio; la Cassazione corregge la motivazione ma conferma il rigetto per insussistenza del litisconsorzio.

  • art. 41 D.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento di maggior reddito in capo al socio in conseguenza del reddito recuperato alla società.

  • art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento e alla prova del maggior reddito societario.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio; la Corte non ravvisa un vizio decisivo sulla motivazione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54

    ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo l'ambito del sindacato sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti un vizio che incida sul minimo costituzionale del ragionamento decisorio; non è più sindacabile la sola insufficienza argomentativa.
  • Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione sul medesimo punto senza distinguere chiaramente i rispettivi profili di censura; una tale commistione può rendere il motivo inammissibile.
  • Nell'accertamento tributario, la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è valida come delega di firma; la validità dell'atto non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato se la qualifica consente di verificarne l'identità e la legittimazione.
  • Nel processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto processuale dell'Ufficio non è necessariamente rilevabile d'ufficio e va dedotto specificamente dalla parte interessata, salvo le ipotesi in cui emerga un effettivo difetto di potere rappresentativo.
  • Per gli accertamenti delle imposte dirette svolti a tavolino non sussiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica norma lo preveda o si tratti di tributi armonizzati soggetti alla diversa regola europea.
  • Nell'impugnazione dell'avviso emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, per il maggior reddito imputato in via presuntiva non ricorre litisconsorzio necessario con la società; opera soltanto un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra accertamento societario e accertamento del socio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e il ricorrente deve allegare la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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