Ordinanza n. 221/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la correzione della sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 580/2025 del 14 luglio 2025 nella causa iscritta al n. 651/2023 R.G., resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del CGARS n. 580/2025, limitatamente all’omessa distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione della sentenza del CGARS n. 580/2025, che aveva accolto nei limiti della motivazione l’appello della parte privata, annullato il provvedimento impugnato nella parte relativa all’ordine di rimessa in pristino e condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre spese, accessori e contributo unificato. L’istante ha dedotto un errore materiale o un’omissione nel dispositivo, poiché nell’atto di appello era stata espressamente richiesta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ma tale statuizione non era stata inserita nella sentenza.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’istanza di correzione, ritenendo che l’omessa distrazione delle spese costituisse mero errore materiale o omissione emendabile mediante il procedimento previsto dall’art. 86, comma 2, c.p.a. Ha rilevato che la richiesta di distrazione era stata formulata espressamente nell’atto di appello e che non vi era stata opposizione della controparte sostanziale. Ha quindi ordinato alla Segreteria di correggere il dispositivo della sentenza n. 580/2025 aggiungendo, dopo la condanna del Comune alle spese, le parole: «disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario».
Norme richiamate
Visto l'art. 86, comma 2, cod. proc. amm.
Consente di rimediare, mediante il procedimento di correzione, a un mero errore materiale o a un’omissione quale la mancata distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, quando la relativa richiesta sia stata espressamente formulata.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, quando tale richiesta sia stata espressamente formulata negli atti processuali, integra un errore materiale o un’omissione emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall’art. 86, comma 2, c.p.a.
- Il giudice può correggere il dispositivo della propria pronuncia per aggiungere la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario senza modificare la decisione sostanziale, purché la statuizione sulle spese e la volontà di distrazione risultino dagli atti del giudizio.
Come è indicizzato
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