Ordinanza n. 2740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della richiedente il riconoscimento di un titolo di studio acquisito all’estero. In sede cautelare, il Ministero ha sostenuto la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall’amministrazione, prot. DGOSV n. 58607 del 20 ottobre 2025, evidenziando che l’amministrazione aveva già provveduto sulla richiesta e che il diniego era stato trasmesso alla richiedente tramite il portale dedicato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha ravvisato il fumus boni iuris in quanto l’amministrazione aveva definito la richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero con un provvedimento espresso di rigetto. Ha inoltre rilevato che il diniego era noto alla parte ricorrente, poiché trasmesso dall’autorità procedente tramite il portale dedicato all’indirizzo PEO indicato nella domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la domanda e la concessione della tutela cautelare in appello, mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l’amministrazione abbia definito espressamente l’istanza del privato con un provvedimento di rigetto, anziché rimanere inerte.
- La trasmissione del provvedimento amministrativo tramite il portale dedicato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall’interessato nella domanda può rilevare ai fini della conoscenza del diniego da parte del destinatario.
- Quando sussistono i presupposti cautelari, il giudice d’appello può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado che abbia accolto il ricorso contro il provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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