Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della richiedente il riconoscimento di un titolo di studio acquisito all’estero. In sede cautelare, il Ministero ha sostenuto la legittimità del provvedimento di rigetto adottato dall’amministrazione, prot. DGOSV n. 58607 del 20 ottobre 2025, evidenziando che l’amministrazione aveva già provveduto sulla richiesta e che il diniego era stato trasmesso alla richiedente tramite il portale dedicato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Ha ravvisato il fumus boni iuris in quanto l’amministrazione aveva definito la richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero con un provvedimento espresso di rigetto. Ha inoltre rilevato che il diniego era noto alla parte ricorrente, poiché trasmesso dall’autorità procedente tramite il portale dedicato all’indirizzo PEO indicato nella domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la domanda e la concessione della tutela cautelare in appello, mediante sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando l’amministrazione abbia definito espressamente l’istanza del privato con un provvedimento di rigetto, anziché rimanere inerte.
  • La trasmissione del provvedimento amministrativo tramite il portale dedicato all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dall’interessato nella domanda può rilevare ai fini della conoscenza del diniego da parte del destinatario.
  • Quando sussistono i presupposti cautelari, il giudice d’appello può sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado che abbia accolto il ricorso contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.