Cassazione Civile, Ordinanza n. 23272/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel giudizio di merito un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 15.000 sulla base della copia fotografica di due assegni bancari asseritamente emessi dall'ingiunto. L'opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta e il decreto revocato; la decisione era stata confermata in appello, incentrandosi sul disconoscimento delle copie degli assegni e sulla ritenuta mancanza di prova dell'esistenza degli originali e quindi del credito azionato. Il ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2719 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse negato valore probatorio alle copie fotografiche nonostante l'esistenza degli originali risultasse da altri documenti; con il secondo ha censurato, sempre in relazione all'art. 2719 c.c. e all'art. 115 c.p.c., la ritenuta validità del disconoscimento delle copie, asseritamente generico, e ha sostenuto che la conformità all'originale potesse essere accertata anche con presunzioni; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per avere la corte ritenuto utilizzabile una scrittura privata senza istanza di verificazione, ma senza spiegare adeguatamente la decisività del documento e la sua collocazione processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, con conseguente onere di depositarne copia con relata di notifica o documentazione equivalente; tale onere non era stato adempiuto, perché era stata prodotta una copia priva della relata e senza attestazione idonea a verificare la data di pubblicazione. La Corte ha aggiunto, solo per completezza, che tutti e tre i motivi sarebbero comunque stati inammissibili: il secondo perché il disconoscimento era specifico in quanto fondato sulla negazione dell'esistenza degli originali, secondo la giurisprudenza sull'art. 2719 c.c.; il primo perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e della gerarchia tra gli elementi istruttori, attività riservata al giudice di merito; il terzo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e difettava dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
individua il rimedio oppositivo avverso il decreto ingiuntivo, esperito dalla parte ingiunta nel giudizio di merito.
art. 325 c.p.c.
la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
art. 369 c.p.c.
chi impugna in cassazione deve depositare la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione o della documentazione equivalente; l'omissione non è sanabile con successiva produzione tardiva.
art. 372 c.p.c.
non consente di recuperare tardivamente l'omessa produzione della documentazione necessaria ai fini della procedibilità.
art. 2719 c.c.
la contestazione di conformità di una copia è validamente effettuata quando si indichi la divergenza dall'originale o si neghi l'esistenza stessa dell'originale.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 210 c.p.c.
l'inottemperanza all'ordine di esibizione può essere valorizzata dal giudice di merito come argomento di prova sulla mancata esistenza o indisponibilità del documento originale.
art. 214 c.p.c.
richiamato in tema di disconoscimento di scrittura privata, ma il motivo era inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 215 c.p.c.
richiamato in tema di efficacia della scrittura privata non disconosciuta o non verificata, ma senza incidenza sulla decisione impugnata.
art. 216 c.p.c.
richiamato in tema di verificazione della scrittura privata, ma il motivo non si confrontava con la base decisoria della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare specificamente il contenuto e l'ubicazione dei documenti su cui si fonda; la mancanza determina inammissibilità della censura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente dichiara di aver notificato la sentenza impugnata, assume su di sé l'onere di depositare nei termini la copia della decisione munita della relata di notifica o della documentazione equivalente; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità e non può essere sanata con produzione successiva.
- La contestazione di conformità ex art. 2719 c.c. è specifica non solo quando indichi in cosa la copia differisca dall'originale, ma anche quando ne contesti l'esistenza stessa; in tal caso il disconoscimento è idoneo a fondare il sindacato del giudice di merito sulla prova documentale.
- La valutazione e la graduazione delle prove, inclusa la scelta degli elementi ritenuti più convincenti e la valorizzazione dell'inottemperanza a un ordine di esibizione, appartengono al giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo ammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; censure che presuppongono una diversa base argomentativa o che riguardano documenti non adeguatamente specificati risultano inammissibili.
- L'inottemperanza all'ordine di esibizione può assumere valore di argomento di prova a sostegno della tesi della parte che aveva richiesto il documento, specie quando la controparte neghi l'esistenza o la disponibilità dell'originale.
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