Sentenza n. 519/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela della concessione del congedo straordinario biennale retribuito per l'assistenza al padre con disabilità grave, con trasformazione dei periodi di assenza in aspettativa senza assegni e previsione del recupero delle somme erogate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha revocato i precedenti provvedimenti di concessione del congedo straordinario biennale previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, ritenendo mancante, per alcuni periodi, il requisito della convivenza con il familiare assistito. L'amministrazione ha contestualmente disposto la trasformazione dei periodi interessati in aspettativa per motivi familiari o personali senza retribuzione, il recupero delle somme corrisposte a titolo di indennità di congedo e la regolarizzazione della posizione giuridica e di servizio del docente. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, il contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 32 e 118 Cost., l'invalidità derivata e l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà e irragionevolezza. Nel corso della camera di consiglio, la difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della revoca del congedo e al recupero delle somme. Ha ritenuto che la controversia riguardi un atto di gestione del rapporto di lavoro, adottato dall'amministrazione nella veste di datore di lavoro e non nell'esercizio di un potere autoritativo pubblicistico. In base all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 165/2001, le controversie relative alle diverse fasi del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La riserva di giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, riguarda invece le procedure concorsuali per l'assunzione, gli atti autoritativi di macro-organizzazione e il personale in regime di diritto pubblico. La revoca del congedo straordinario già concesso, al pari del diniego della sua concessione, incide su una posizione di diritto soggettivo del dipendente e non costituisce provvedimento amministrativo autoritativo. Il TAR ha disposto la translatio iudicii ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., precisando che la controversia potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
congedo straordinario biennale per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità
La controversia riguarda la revoca della concessione del congedo straordinario retribuito e la verifica del requisito della convivenza, ma il TAR non esamina nel merito la corretta applicazione della disposizione.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ad ogni fase del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione
La disposizione attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle relative alla concessione o revoca del congedo straordinario.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa
La giurisdizione amministrativa residua riguarda esclusivamente le procedure concorsuali per l'assunzione, gli atti autoritativi di macro-organizzazione e, in giurisdizione esclusiva, i rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico; non comprende gli atti di gestione del rapporto del docente.
art. 11, comma 2, c.p.a.
sono conservati gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, trattandosi di una questione di giurisdizione suscettibile di immediata decisione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla concessione, al diniego o alla revoca del congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, richiesto da un dipendente di una pubblica amministrazione per assistere un familiare con disabilità grave, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La revoca del congedo straordinario già concesso costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, adottato dall'amministrazione con i poteri propri del datore di lavoro privato, e non un provvedimento autoritativo amministrativo.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative agli atti di gestione del rapporto incidono su diritti soggettivi e sono devolute al giudice ordinario, salvo le ipotesi tassative riservate al giudice amministrativo dall'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001.
- La dichiarazione del difetto di giurisdizione impone l'applicazione della translatio iudicii: la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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