Sentenza n. 1012/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di avvocato per gli esami della “sessione 2024”, disposto in data 10.4.2025 dalla ottava sottocommissione istituita presso la Corte di Appello di Milano; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della predetta sottocommissione del 7.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, unitamente al verbale di correzione della prova scritta di diritto amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale, conseguente al punteggio di 15/30 attribuito all'elaborato di diritto amministrativo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012 e dei principi di trasparenza, lamentando che la commissione avesse espresso soltanto un voto numerico, senza annotazioni, segni o osservazioni sull'elaborato. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e irragionevolezza, sostenendo la correttezza formale e sostanziale del proprio elaborato, la corretta individuazione del rito appalti, la presenza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali e la completezza dell'atto processuale; ha inoltre richiamato alcuni elaborati di altri candidati quale termine di comparazione. Con il terzo motivo ha dedotto illogicità, contraddittorietà e violazione dell'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, assumendo che la commissione non avrebbe applicato coerentemente i criteri di correzione previamente fissati, così ledendo il legittimo affidamento dei candidati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto non applicabile alla sessione d'esame la disciplina dell'art. 46, comma 5, l. 247/2012, poiché l'art. 49 della medesima legge, come modificato dalla disciplina transitoria richiamata in sentenza, mantiene per tredici anni dall'entrata in vigore della legge le regole previgenti. In tale regime, il voto numerico, attribuito secondo criteri predeterminati, è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità e non richiede ulteriori annotazioni o spiegazioni. Il Collegio ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale o la disapplicazione della disciplina vigente. Nel merito della valutazione, ha rilevato che l'elaborato non aveva affrontato il profilo centrale della traccia, relativo all'ammissibilità del subentro dell'affittuario d'azienda nella posizione della mandante del raggruppamento temporaneo prima della stipula del contratto. Il candidato si era concentrato sul mantenimento dei requisiti del raggruppamento, senza esaminare la modifica soggettiva derivante dall'affitto d'azienda. Ha inoltre ritenuto erronea la prospettazione della revoca dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, mentre la questione avrebbe dovuto essere ricondotta, se del caso, all'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies. Tali carenze sono state giudicate coerenti con i criteri di correzione concernenti la capacità di risolvere problemi giuridici e la conoscenza dei fondamenti degli istituti pertinenti. È stata esclusa anche la disparità di trattamento: il confronto atomistico tra singoli passaggi di elaborati diversi non dimostra l'identità delle situazioni, dovendosi valutare ciascun elaborato nel suo complesso; inoltre, il ricorrente non aveva provato né l'identità sostanziale degli elaborati né che quelli indicati fossero stati corretti dalla stessa sottocommissione.
Norme richiamate
art. 49 l. 247/2012
per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua ... secondo le norme previgenti
La disciplina transitoria esclude, per la sessione in esame, l'applicazione dell'art. 46, comma 5, della stessa legge.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
Non trova applicazione alla sessione oggetto del giudizio; pertanto non opera l'invocato obbligo motivazionale ulteriore rispetto al voto numerico.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa alla motivazione è stata respinta perché, nel regime applicabile, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio di inidoneità.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il richiamo ai doveri di correttezza e buona fede non dimostra l'illegittimità della correzione, risultata coerente con i criteri predeterminati.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca dell'aggiudicazione prospettata nell'elaborato è stata ritenuta soluzione giuridicamente non corretta rispetto alla questione della dedotta illegittimità dell'atto.
art. 21-nonies l. 241/1990
La questione dell'illegittimità dell'aggiudicazione avrebbe dovuto essere ricondotta, se del caso, all'annullamento d'ufficio e non alla revoca.
art. 68, comma 11, d.lgs. 36/2023
I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se ... abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali
Il riferimento al mantenimento dei requisiti del raggruppamento non esauriva il problema posto dalla traccia, che riguardava la modifica soggettiva conseguente all'affitto d'azienda e il subentro dell'affittuario.
art. 120 c.p.a.
Il corretto richiamo al rito appalti nell'elaborato non è stato ritenuto sufficiente a superare le carenze relative ai profili sostanziali centrali della traccia.
Massime di principio
- Nelle sessioni d'esame soggette al regime transitorio dell'art. 49 l. 247/2012, il giudizio di inidoneità alle prove scritte dell'esame di abilitazione forense può essere adeguatamente motivato mediante il solo voto numerico, purché questo sia attribuito sulla base di criteri di valutazione previamente predeterminati.
- Il voto numerico attribuito da una commissione esaminatrice esprime un giudizio tecnico-discrezionale complessivo sull'elaborato e, nel regime applicabile, non richiede annotazioni, correzioni o spiegazioni individuali ulteriori.
- Nel sindacato sulla valutazione di un elaborato d'esame, la correttezza di singoli passaggi o la presenza di elementi formalmente conformi alla traccia non impone un giudizio positivo quando il candidato non affronti il profilo giuridico centrale della questione proposta.
- Il confronto tra elaborati di candidati diversi non dimostra di per sé una disparità di trattamento: la valutazione deve considerare ciascun elaborato nel suo complesso e il ricorrente deve provare l'identità sostanziale delle situazioni comparate, nonché la rilevanza del raffronto rispetto alla medesima commissione e ai medesimi criteri.
- La distinzione tra revoca e annullamento d'ufficio deve essere rispettata nella soluzione delle controversie amministrative: la revoca riguarda la rimozione per sopravvenienze o nuova valutazione dell'interesse pubblico, mentre l'illegittimità originaria dell'atto richiede il riferimento all'annullamento d'ufficio.
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