Sentenza n. 506/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 450/2023 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. R.G. 143/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 450 del 5 dicembre 2023 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici e il Ministero era stato condannato a metterla a disposizione per l'importo di 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Le ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente al giudicato, ove non avesse già provveduto, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L'ordine di esecuzione riguarda il riconoscimento e l'attribuzione della Carta docente nei limiti stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Livorno, ma non la condanna alle spese del giudizio presupposto, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza. Il TAR ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, se necessario, misure sostitutive.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile posta a fondamento dell'ottemperanza deve risultare munita dell'attestazione di conformità, come verificato dal TAR nel caso concreto.
l. n. 107/2015
È la fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione, siano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve imporre all'amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, rispettandone il contenuto e i limiti, senza estendere l'ordine esecutivo a statuizioni estranee alla domanda di ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
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