Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43373/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello del 25/06/2021 per presunta violazione delle norme sull'oblazione. Il ricorrente censurava il rigetto dell'istanza di oblazione formulata in primo grado e sosteneva che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto rilevare un'errata qualificazione del fatto dal Pubblico Ministero, invitandolo a modificare il capo di imputazione in modo da consentire l'oblazione; inoltre affermava che era stata chiesta dalla Procura la sospensione del dibattimento per consentire il pagamento oblatorio e che non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva la richiesta non riproposta prima della discussione finale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione. Ha confermato che, ai sensi dell'art.162-bis, quinto comma, cod. pen., l'istanza di oblazione respinta può essere riproposta solo fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado; non essendo la domanda stata riproposta prima della discussione finale, le doglianze sulla mancata accoglienza dell'oblazione sono precluse. La sentenza di appello è pertanto confermata nella sua parte confermativa della decisione di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Norma relativa alla detenzione abusiva di armi, oggetto della contravvenzione per la quale l'imputato è stato condannato in primo grado; utilizzata per individuare la fattispecie sostanziale rilevante nel processo.

  • artt. 2 e 7 legge n. 895/1967

    Riferimento alle norme sulla detenzione di parti di arma comune da sparo; dal giudice di primo grado l'imputato è stato assolto per insussistenza del fatto rispetto a tali disposizioni.

  • art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.

    Decisiva per la statuizione: consente di riproporre l'istanza di oblazione già respinta solo fino all'inizio della discussione finale; la Corte ha interpretato che la mancata riproposizione entro quel termine determina la preclusione della questione in sede di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma per la Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Riferimento interpretativo sul principio che non esclude la sussistenza della colpa nella proposizione di ricorsi infondati; utilizzata dalla Corte per giustificare la condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La domanda di oblazione respinta in primo grado può essere riproposta solo fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado; se non riproposta entro tale termine è preclusa.
  • Se l'istanza di oblazione non è riproposta in tempo utile, il giudizio di merito (appello) non può essere fondato sulla presunta errata valutazione del primo giudice riguardo all'oblazione: la questione è preclusa per ragioni procedurali.
  • In presenza di istanze alternative (es. richiesta di rito abbreviato), la difesa deve porre grande attenzione ai termini processuali per la riproposizione dell'oblazione; la strategia difensiva deve prevedere esplicitamente la riproposizione prima dell'inizio della discussione finale se si intende mantenere tale opzione.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie in cassazione quando ricorsi inammissibili o infondati evidenziano colpa nella proposizione del ricorso.
  • Un provvedimento istruttorio o la presenza dell'istanza nel fascicolo non sottrae la parte all'osservanza dei termini previsti dall'art.162-bis: la disponibilità del fascicolo non sostituisce la necessità di riproporre tempestivamente l'istanza in udienza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.