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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1735/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

La controversia

La Consob, con delibera del 16 settembre 2015, ha sanzionato il ricorrente con una pena pecuniaria di 120.000 euro e con un’interdizione accessoria di sei mesi, contestandogli, quale trader addetto alla negoziazione presso una banca, di avere contribuito, insieme a un altro trader, mediante acquisti di azioni della stessa banca effettuati nella negoziazione continua e nell’asta di chiusura tra il 21 giugno 2011 e il 27 maggio 2013, a sostenere artificialmente e continuativamente il prezzo ufficiale dei titoli, fornendo così indicazioni false o fuorvianti. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 22 agosto 2016, ha respinto l’opposizione. Il ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle garanzie di imparzialità e del giusto processo, sostenendo che la Consob avesse anticipato il giudizio nella propria relazione annuale e che il procedimento amministrativo non assicurasse adeguate garanzie di contraddittorio, pubblicità e separazione tra istruzione e decisione; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 72 del 2015 e sull’abrogazione della maggiorazione prevista dalla L. n. 262 del 2005; con il terzo ha denunciato la violazione della disciplina transitoria e del principio di retroattività della legge più favorevole, chiedendo l’applicazione delle modifiche più favorevoli alle sanzioni amministrative in materia di manipolazione del mercato. La Consob ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, notificato il 2 marzo 2017.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare della Consob e ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i tre motivi di merito. Ha stabilito che, quando il deposito della sentenza da impugnare avviene durante la sospensione feriale, il primo giorno successivo alla sospensione, il 1° settembre, si computa nel termine d’impugnazione: il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., decorrente dal deposito del 22 agosto 2016, scadeva quindi il 1° marzo 2017. La notificazione del ricorso il 2 marzo 2017 è stata pertanto tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 742/1969, art. 1

    Il disposto normativo citato, dunque, prevede che, in tutti i casi come quello in esame in cui il deposito della sentenza sia avvenuto durante il periodo di sospensione, il decorso del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c., comma 1, è differito alla fine di detto periodo.

    La sospensione feriale differisce alla sua cessazione il decorso del termine d’impugnazione quando il deposito della sentenza avviene durante il periodo di sospensione; il giorno successivo alla sospensione è computato nel termine.

  • art. 327 c.p.c.

    Ne consegue che, come si è detto, nel caso in esame il deposito della sentenza era avvenuto il 22 agosto del 2016, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorreva dal 1 settembre 2016 sicchè alla data del 2 marzo 2017 era interamente decorso, determinando il prodursi dell’effetto preclusivo dell’impugnazione.

    Il termine semestrale per impugnare la sentenza non notificata decorre, nel caso di deposito durante la sospensione feriale, dal primo giorno successivo alla sospensione, che va incluso nel computo; la sua inosservanza comporta la preclusione dell’impugnazione.

  • art. 155 c.p.c.

    Il giorno che non viene computato nel termine, secondo il principio dell’art. 155 c.p.c., è il giorno (con riferimento specifico alle impugnazioni) in cui si è verificato l’atto.

    Nel computo dei termini d’impugnazione non si conta il giorno in cui si è verificato l’atto che costituisce il punto di riferimento; il differimento della decorrenza per la sospensione feriale non comporta l’esclusione del primo giorno successivo alla sospensione.

  • art. 2963 c.c.

    Infine, deve osservarsi che il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere (Sez. 3, Sent. n. 17313 del 2015).

    Il termine di decadenza si computa per giorni del calendario e scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo di giorni compresi nel periodo.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Si dà atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. Ric. 2017 n. 6497 sez. S2 – ud. 19/06/2019 U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

    Dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Se il deposito della sentenza impugnata avviene durante la sospensione feriale, il termine d’impugnazione decorre dal primo giorno successivo alla sospensione, che è computato nel termine e non costituisce un ulteriore giorno da aggiungere al periodo.
  • Il termine semestrale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. si computa secondo il calendario: scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui ha iniziato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo di giorni compresi nel periodo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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