Sentenza n. 4513/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento dei provvedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli con cui è stata dichiarata la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli di decadenza dei nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine di sei mesi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto diversi nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998, successivamente trasmessi all’Ambasciata italiana a Dhaka. I lavoratori avevano presentato tempestivamente le domande di visto e sollecitato il rilascio, ma il visto non era stato rilasciato. Nelle more era entrato in vigore il d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, il cui art. 3 aveva sospeso l’efficacia dei nulla osta e i procedimenti di rilascio dei visti relativi, tra gli altri, ai cittadini del Bangladesh, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico. La Prefettura, tuttavia, aveva dichiarato la decadenza dei nulla osta per il decorso del termine semestrale previsto dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto di istruttoria per mancata comunicazione di avvio del procedimento; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché violazione del buon andamento, poiché il mancato rilascio dei visti non era imputabile ai lavoratori o al datore di lavoro; violazione del legittimo affidamento, della buona fede, del divieto di venire contra factum proprium e contraddittorietà; violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999, per insussistenza di una condotta sanzionabile e inapplicabilità della decadenza per causa non imputabile al privato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di decadenza. Ha ritenuto che l’interpretazione secondo cui il decorso del termine semestrale determina automaticamente la perdita di efficacia del nulla osta sia corretta in via generale, ma non possa operare nel caso concreto, disciplinato dall’art. 3 del d.l. 145/2024. Poiché alla data di entrata in vigore del decreto non era ancora stato rilasciato il visto e non risultava comunicata la conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche, operava la sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di rilascio dei visti. La sospensione comportava anche la sospensione del decorso del termine di validità semestrale, sicché la Prefettura non poteva dichiarare la decadenza per decorso del tempo senza considerare la norma primaria sopravvenuta che aveva congelato l’efficacia dei titoli. Il giudice ha sottolineato che il termine di decadenza non può decorrere mentre l’efficacia del titolo è legalmente sospesa, perché il titolare non è in condizione di realizzare l’attività richiesta, ossia ottenere il visto e consentire l’ingresso del lavoratore. La mancata conclusione della procedura non era imputabile al ricorrente o ai lavoratori, ma dipendeva dall’inerzia dell’Ambasciata, dalla sospensione legale e dal mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l’ingresso di lavoratori stranieri.
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede il termine semestrale di validità del nulla osta, il cui decorso è stato ritenuto sospeso durante la sospensione legale dell’efficacia del titolo.
art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999
Prevede la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; la sua applicazione automatica è esclusa quando il decorso del termine sia stato sospeso da una disciplina speciale sopravvenuta.
art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
“Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi”.
Introduce la sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti per il rilascio dei visti fino alla conferma espressa del positivo completamento delle verifiche dello Sportello Unico.
art. 3, comma 3, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
Estende, fino al 31 dicembre 2025, la disciplina speciale ai lavoratori cittadini del Bangladesh.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato per la mancata comunicazione dei motivi ostativi e per la mancata partecipazione al procedimento di decadenza; la sentenza accoglie il ricorso sulla distinta e assorbente illegittimità sostanziale della decadenza.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta sospende legalmente l’efficacia di un nulla osta e il procedimento necessario alla sua utilizzazione, deve ritenersi sospeso anche il termine di validità del titolo, salvo diversa espressa previsione normativa.
- Un termine di decadenza finalizzato a sanzionare il mancato utilizzo di un titolo amministrativo non può decorrere durante il periodo in cui l’efficacia del titolo è legalmente sospesa e l’attività richiesta al titolare è inesigibile.
- L’amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un nulla osta per decorso del termine semestrale senza considerare una disciplina speciale sopravvenuta che abbia sospeso l’efficacia del nulla osta e imposto ulteriori verifiche amministrative.
- Il mancato ingresso del lavoratore straniero non è imputabile al datore di lavoro o al lavoratore quando la procedura sia stata tempestivamente attivata, ma sia rimasta sospesa per legge, per il mancato rilascio del visto consolare e per il mancato completamento delle verifiche spettanti allo Sportello Unico.
- È contrario a ragionevolezza e buon andamento far decorrere un termine decadenziale mentre l’amministrazione ha legalmente impedito l’utilizzazione del titolo, poiché ciò trasformerebbe un impedimento non imputabile al privato in una causa di decadenza.
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