Sentenza del 16/03/2015 n. 2559 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Rapporti di coassicurazione con clausola di delega - Esenzione - Rapporto di accessorietà - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA dei rapporti di coassicurazione con clausola di delega. È stato ritenuto che il contratto di coassicurazione sia distinto sia dal contratto di assicurazione sia da quello di riassicurazione. Poiché le disposizioni di esenzione sono di stretta interpretazione, la coassicurazione non può essere ricondotta alle operazioni esenti previste dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Inoltre, le prestazioni di servizi rese in esecuzione della clausola di delega non sono accessorie rispetto al rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 633/1972, in quanto manca il necessario presupposto soggettivo.
La decisione
La coassicurazione con clausola di delega è stata esclusa dal regime di esenzione IVA previsto per le operazioni assicurative. Le prestazioni connesse alla clausola di delega non sono state considerate accessorie al servizio assicurativo e, pertanto, devono essere trattate separatamente ai fini IVA, con applicazione dell'imposta ordinaria ove ne ricorrano i presupposti. Il testo non specifica l'esito processuale formale, né identifica espressamente le parti; sulla base del principio affermato, risulta soccombente la parte che sosteneva l'esenzione o l'accessorietà delle prestazioni.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
Operazioni esenti relative alle assicurazioni, riassicurazioni e rendite vitalizie
La norma di esenzione è di stretta interpretazione e non si applica automaticamente ai rapporti di coassicurazione, considerati distinti dai contratti di assicurazione e riassicurazione.
Art. 12 d.P.R. 633/1972
Le prestazioni collegate a un'operazione principale possono essere considerate accessorie solo se sussiste il necessario rapporto soggettivo e funzionale. Nel caso esaminato tale presupposto è stato ritenuto insussistente tra i servizi svolti in base alla clausola di delega e il rapporto assicurativo.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, non possono essere applicate per analogia a contratti o attività soltanto simili a quelli espressamente previsti dalla legge.
- La qualificazione giuridica autonoma di un contratto è decisiva: la coassicurazione non deve essere automaticamente assimilata all'assicurazione o alla riassicurazione.
- Per qualificare una prestazione come accessoria non basta che essa sia economicamente o funzionalmente collegata a un'altra operazione; occorre verificare anche il rapporto soggettivo tra i soggetti coinvolti e la concreta dipendenza della prestazione principale.
- Le prestazioni di gestione, coordinamento o rappresentanza derivanti da una clausola di delega possono essere soggette a IVA autonomamente quando non coincidono con la prestazione assicurativa esente e non ne costituiscono un elemento accessorio secondo i requisiti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 108 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 mar 2015Sentenza del 16/03/2015 n. 144 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →