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Sentenza

Sentenza del 16/03/2015 n. 2559 - Comm. Trib. Prov. Milano

IVA - Rapporti di coassicurazione con clausola di delega - Esenzione - Rapporto di accessorietà - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA dei rapporti di coassicurazione con clausola di delega. È stato ritenuto che il contratto di coassicurazione sia distinto sia dal contratto di assicurazione sia da quello di riassicurazione. Poiché le disposizioni di esenzione sono di stretta interpretazione, la coassicurazione non può essere ricondotta alle operazioni esenti previste dall'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 633/1972. Inoltre, le prestazioni di servizi rese in esecuzione della clausola di delega non sono accessorie rispetto al rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 633/1972, in quanto manca il necessario presupposto soggettivo.

La decisione

La coassicurazione con clausola di delega è stata esclusa dal regime di esenzione IVA previsto per le operazioni assicurative. Le prestazioni connesse alla clausola di delega non sono state considerate accessorie al servizio assicurativo e, pertanto, devono essere trattate separatamente ai fini IVA, con applicazione dell'imposta ordinaria ove ne ricorrano i presupposti. Il testo non specifica l'esito processuale formale, né identifica espressamente le parti; sulla base del principio affermato, risulta soccombente la parte che sosteneva l'esenzione o l'accessorietà delle prestazioni.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972

    Operazioni esenti relative alle assicurazioni, riassicurazioni e rendite vitalizie

    La norma di esenzione è di stretta interpretazione e non si applica automaticamente ai rapporti di coassicurazione, considerati distinti dai contratti di assicurazione e riassicurazione.

  • Art. 12 d.P.R. 633/1972

    Le prestazioni collegate a un'operazione principale possono essere considerate accessorie solo se sussiste il necessario rapporto soggettivo e funzionale. Nel caso esaminato tale presupposto è stato ritenuto insussistente tra i servizi svolti in base alla clausola di delega e il rapporto assicurativo.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità, non possono essere applicate per analogia a contratti o attività soltanto simili a quelli espressamente previsti dalla legge.
  • La qualificazione giuridica autonoma di un contratto è decisiva: la coassicurazione non deve essere automaticamente assimilata all'assicurazione o alla riassicurazione.
  • Per qualificare una prestazione come accessoria non basta che essa sia economicamente o funzionalmente collegata a un'altra operazione; occorre verificare anche il rapporto soggettivo tra i soggetti coinvolti e la concreta dipendenza della prestazione principale.
  • Le prestazioni di gestione, coordinamento o rappresentanza derivanti da una clausola di delega possono essere soggette a IVA autonomamente quando non coincidono con la prestazione assicurativa esente e non ne costituiscono un elemento accessorio secondo i requisiti di legge.

Testo integrale

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