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Sentenza

Sentenza n. 10473/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 51706 del 20/12/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0051706.20-12-2024 del 20/12/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierno ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 22830 del 08 settembre 2022, con la quale il Sig. Fascione Genesio ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSL - ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, il Sig. Fascione Genesio nato il 28/02/1961 a Caserta (CE) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 22830 del 08/09/2022, come citata in premessa, è rigettata; nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti per il riconoscimento - del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell''''annullamento degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202500236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento di un attestato di formazione conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e della normativa nazionale di recepimento, di un attestato denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che il titolo, secondo la normativa spagnola, non consentisse l'accesso all'insegnamento in Spagna e fosse quindi privo dei requisiti per il riconoscimento in Italia. L'Amministrazione ha comunque proceduto a un confronto tra la formazione estera e quella prevista in Italia dal d.m. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, tra cui il riferimento al sostegno educativo anziché al sostegno didattico e lo svolgimento del corso in modalità blended. Il ricorrente ha dedotto plurime censure di difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea, mancata valutazione effettiva e specifica delle conoscenze, abilità, competenze ed esperienza acquisite, nonché omessa considerazione di eventuali misure compensative. Il giudice ha inoltre considerato che il ricorrente non aveva prodotto un'attestazione dell'autorità spagnola comprovante la qualifica professionale ai sensi della direttiva.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, in assenza dell'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine e quindi al di fuori dell'automatico ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, l'Amministrazione fosse comunque tenuta, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE e della giurisprudenza europea, a prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienza pertinente e a confrontare concretamente le competenze possedute con quelle richieste dalla normativa italiana. Il diniego è stato annullato perché fondato su rilievi generali e formali e non su un effettivo confronto analitico tra le materie del percorso spagnolo e quelle del percorso italiano di specializzazione. La documentazione prodotta indicava 300 ore di formazione pratica e una significativa sovrapposizione tra le materie studiate all'estero e quelle previste dall'Allegato B del d.m. 30 settembre 2011. Il Ministero non aveva inoltre valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche in presenza di differenze sostanziali o dell'assenza di un titolo abilitativo, quali ulteriori attività didattiche, tirocinio o laboratorio. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che il medesimo titolo estero fosse stato ritenuto ammissibile ai percorsi di specializzazione previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024 e dal d.i. n. 77/2025, senza tuttavia riconoscere direttamente il titolo al ricorrente. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza effettuando un'analisi approfondita della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite e valutando l'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    La direttiva fissa le regole con cui lo Stato membro ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri e consente al beneficiario di accedere nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato d'origine.

    Il riconoscimento secondo la direttiva presuppone, in via ordinaria, che la qualifica conseguita nello Stato d'origine abiliti ivi all'esercizio della stessa professione.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Disposizioni nazionali richiamate come analoghe alle norme della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Anche quando la fattispecie non rientra nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, le autorità dello Stato ospitante devono considerare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Non è obbligatorio prendere in considerazione un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato d'origine, ma tale titolo può essere valutato nell'ambito della comparazione.

  • art. 3 d.m. 30 settembre 2011

    Prevede requisiti per l'attivazione dei corsi italiani di specializzazione sul sostegno; il richiamo a tali requisiti non può sostituire la valutazione concreta della formazione estera.

  • Allegato B d.m. 30 settembre 2011

    Individua gli insegnamenti del percorso italiano di specializzazione; deve essere utilizzato per un confronto effettivo e analitico con le materie del percorso formativo estero.

  • Allegato C d.m. 30 settembre 2011

    Disciplina, tra l'altro, modalità di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio; le differenze organizzative, come la modalità blended, non giustificano da sole il diniego senza valutare il contenuto sostanziale della formazione.

  • art. 7, commi 1, 2 e 3, d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Prevede percorsi di specializzazione per soggetti che abbiano seguito percorsi formativi sul sostegno all'estero e presentato domanda di riconoscimento, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ammissibilità e dei requisiti di qualità.

  • artt. 3 e 4 d.i. 24 aprile 2025, n. 77

    Disciplina i requisiti di qualità e i crediti dei percorsi integrativi per chi abbia svolto formazione sul sostegno all'estero; l'ammissione al percorso del medesimo titolo estero costituisce un elemento che l'Amministrazione deve considerare nel valutare la possibilità di misure compensative.

  • art. 7, comma 1, d.m. 30 settembre 2011

    Richiamato quale disposizione che prevede 60 crediti formativi per il rilascio del titolo italiano ordinario di specializzazione sul sostegno.

  • l. 4 agosto 1977, n. 517

    Richiamata per la funzione dell'insegnante di sostegno quale docente di classe deputato a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e a realizzare interventi individualizzati.

Massime di principio

  • Quando un titolo estero non rientra nell'ambito automatico della direttiva 2005/36/CE perché non abilita all'esercizio della professione nello Stato d'origine, l'Amministrazione dello Stato ospitante deve comunque valutare, alla luce degli artt. 45 e 49 TFUE, l'insieme dei titoli, delle competenze e dell'esperienza pertinente dell'interessato mediante un confronto concreto con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera è illegittimo se si fonda su rilievi generali o meramente formali, senza un'analisi effettiva e specifica delle materie, delle competenze, delle abilità e dell'esperienza documentate dall'interessato rispetto al percorso formativo nazionale.
  • La mancanza di un titolo abilitativo nello Stato d'origine non costituisce, da sola, una barriera assoluta alla valutazione della formazione estera: qualora emerga una corrispondenza totale o parziale delle competenze, l'Amministrazione deve riconoscerle oppure può richiedere l'integrazione delle conoscenze mancanti mediante misure compensative proporzionate, incluse ulteriori attività didattiche, di tirocinio o di laboratorio.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra il percorso estero e quello nazionale, l'Amministrazione deve valutare se tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative; il richiamo alla parità di trattamento con i cittadini che hanno seguito il percorso nazionale non giustifica un diniego automatico.
  • L'annullamento del diniego di riconoscimento non comporta il riconoscimento diretto del titolo da parte del giudice, ma impone all'Amministrazione un riesame approfondito della formazione e dell'esperienza complessivamente acquisite, con valutazione dell'eventuale assegnazione di misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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