Cassazione Civile, Ordinanza n. 06864/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la condanna alle spese perché il ricorrente era la Procura della Repubblica, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, e perché gli intimati non hanno svolto difese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso era stato proposto dal Pubblico Ministero.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso in favore di un avvocato per la difesa prestata in un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In cassazione il Pubblico Ministero ha dedotto, con due motivi connessi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto e che il giudice dell’opposizione aveva erroneamente valorizzato solo la schermata SICID e non l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio, da cui risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee. La Corte ha però rilevato che il ricorso era anzitutto inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, e comunque non superava il controllo di cui all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione di diritto era stata risolta dal Tribunale in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ricostruito il regime dell’opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia: si applica il rito sommario, il decreto è equiparabile a un provvedimento decisorio e definitivo, l’opposizione va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato depositato il 28 novembre 2018 e l’opposizione era stata proposta solo il 19 dicembre 2019, la tardività era evidente.
Norme richiamate
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
«sono regolate dal rito sommario»
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono soggette al rito sommario di cognizione.
art. 702-quater c.p.c.
Il decreto di liquidazione è trattato, quanto al sistema delle impugnazioni, in modo analogo all’ordinanza del giudice monocratico appellabile.
art. 327 c.p.c.
In assenza di comunicazione o notificazione del decreto, l’opposizione resta soggetta al termine lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 136 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata in relazione alla comunicazione del decreto, ma senza accoglimento della censura.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma asseritamente violata per la ripartizione dell’onere della prova sulla comunicazione dell’atto, ma senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza integra inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e va proposta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione non basta contestare in astratto la ritualità della comunicazione: se la comunicazione risulta comunque effettuata, l’opponente deve allegare e provare che l’impugnazione sia stata proposta nel termine decorrente dalla conoscibilità dell’atto o dalla pubblicazione, secondo il regime applicabile.
- L’inammissibilità del ricorso può derivare anche dal fatto che la decisione impugnata sia conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero quale organo propulsore della giurisdizione, non si applicano la condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato previsti per la parte soccombente.
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