Cassazione Penale, Sentenza n. 26420/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il tribunale della libertà aveva respinto il riesame proposto da due indagati avverso il decreto del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro, sia in forma diretta sia per equivalente, fino alla concorrenza di euro 2.319.180. Uno solo degli indagati ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore fiduciario. I motivi erano due: primo, nullità del decreto genetico per asserita mancanza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. delle esigenze cautelari e degli indizi, sia quanto al fumus sia quanto al periculum; secondo, violazione di legge e carenza di motivazione sul periculum in mora, perché non sarebbe stata spiegata la concreta possibilità di dispersione dei beni. La Corte rileva però che il primo motivo era già stato affrontato dal tribunale del riesame ed era comunque infondato, poiché il G.I.P. aveva svolto autonome argomentazioni sulla ricostruzione dei fatti di truffa, sull’uso di false fatturazioni e sulle richieste di bonus facciate per lavori mai eseguiti, oltre che sulla qualificazione giuridica e sulla sussistenza di reati finanziari. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il tema del periculum non era stato specificamente dedotto nel riesame ed era introdotto per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato o comunque reiterativo di doglianze già esaminate, poiché il provvedimento genetico conteneva autonome valutazioni del G.I.P. sul fatto e sulla sua qualificazione giuridica. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per novità, perché la censura sul periculum non era stata proposta dinanzi al tribunale del riesame. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato solo per la sintesi dei motivi di ricorso nel testo dell'atto difensivo.
art. 616 c.p.p.
per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 321 c.p.p.
norma implicitamente presupposta dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca, oggetto della decisione.
art. 322 c.p.p.
norma implicitamente presupposta dal riesame del sequestro preventivo, oggetto della decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo non possono essere introdotti per la prima volta motivi non dedotti in sede di riesame, pena l’inammissibilità della censura.
- Quando si contesta l’autonoma valutazione del G.I.P. nel decreto di sequestro, il vizio non sussiste se il provvedimento contiene specifiche argomentazioni proprie sulla ricostruzione dei fatti, sulla qualificazione giuridica delle condotte e sulla sussistenza del fumus.
- In sede cautelare reale, il motivo di ricorso reiterativo di questioni già esaminate e disattese dal tribunale del riesame può essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- La mancata deduzione di uno specifico profilo di doglianza nel giudizio di riesame preclude la sua successiva proposizione in cassazione, poiché il ricorso di legittimità deve corrispondere ai motivi già devoluti al giudice del riesame.
Come è indicizzato
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