Sentenza n. 205/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento della graduatoria definitiva approvata con-decreto del Direttore Generale dell’Università degli studi di Macerata – Area risorse umane-ufficio reclutamento e gestone giuridica del personale tab e cel– prot. n. 0145378 del 31.12.2024 – uor: si000065 – classif. vii/5 – rep. dcrdg n. 184/2024, comunicato al ricorrente in data 07.01.2025, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-amministrativo all’interno delle Aree (progressione economica orizzontale – art. 86 del CCNL 18 gennaio 2024), nonché la relativa graduatoria, nella quale al ricorrente non è stato riconosciuto il differenziale stipendiale di cui all’art. 86 ed all’Allegato G del CCNL di Comparto Università e Ricerca del 18.01.2024, nonché dell’Avviso di procedura selettiva-decreto del Direttore Generale dell’università degli studi di macerata – area risorse umane-ufficio reclutamento e gestone giuridica del personale tab e cel, presupposto e collegato, prot. n. 0136174 del 03.12.2024 – uor: si000065 – classif. vii/5 – rep. dcrdg n.. 169/2024, pubblicato all’albo on line d’ateneo in data 03.12.2024 e comunque di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con i medesimi sia comunque in rapporto di correlazione nonché, occorrendo, per la condanna dell’amministrazione intimata alla rettifica della graduatoria sulla base della diversa interpretazione del criterio di preferenza in favore del ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua e, conseguentemente, al riconoscimento dei differenziali stipendiali previsti dall’art. 86 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e dalla contrattazione integrativa, di cui all’avviso di selezione per le progressioni economiche orizzontali del 03.12.2024; in subordine al risarcimento del danno per perdita di chance, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ovvero da liquidare per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e avviso della procedura selettiva per la progressione economica del personale tecnico-amministrativo all'interno delle Aree, con mancato riconoscimento del differenziale stipendiale
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva e l'avviso della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale prevista dall'art. 86 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, lamentando il mancato riconoscimento del differenziale stipendiale e chiedendo la rettifica della graduatoria sulla base di una diversa interpretazione del criterio di preferenza, il riconoscimento del differenziale e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. L'Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardava una selezione interna per l'attribuzione di una progressione economica e che gli atti erano stati adottati con i poteri del datore di lavoro privato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le controversie relative alle progressioni economiche e ai passaggi a qualifiche più elevate comprese nella medesima area, categoria o fascia di inquadramento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. L'eccezione prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 riguarda esclusivamente le progressioni verticali comportanti un mutamento dello status del dipendente, non le progressioni meramente economiche o quelle interne alla stessa area. La giurisdizione non dipende dalle modalità di svolgimento della selezione, ma dalla natura del passaggio controverso. Le parti possono riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
La giurisdizione amministrativa riguarda le controversie sulle sole progressioni verticali che comportano un mutamento dello status del dipendente; non comprende le progressioni economiche né i passaggi a qualifiche più elevate all'interno della stessa area, categoria o fascia di inquadramento.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
art. 86 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024
Disciplina la progressione economica del personale tecnico-amministrativo e il relativo differenziale stipendiale; la controversia concernente tale progressione appartiene alla giurisdizione ordinaria quando non comporta un mutamento dello status del dipendente.
Massime di principio
- Le controversie relative a progressioni economiche interne del personale pubblico contrattualizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché l'amministrazione agisce con i poteri del datore di lavoro privato.
- La giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 riguarda esclusivamente le progressioni verticali che comportano un effettivo mutamento dello status del dipendente; sono escluse le progressioni meramente economiche e i passaggi a qualifiche più elevate comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale del passaggio controverso e non la modalità con cui la selezione interna è stata organizzata o svolta.
- Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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